Glossario

AZIONI POSITIVE
Iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, introdotte dalla l. 125/10 aprile 1991; devono essere promosse da soggetti istituzionali (il comitato e i consiglieri di parità), dai sindacati e dai datori di lavoro; inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di adottare piani di azioni positive. Le azioni positive trovano un sostegno costituzionale nell’art. 37 della Costituzione (secondo il quale «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione») e costituiscono un completamento della disciplina legislativa esistente in materia di divieto di discriminazioni fondate sul sesso. Tale disciplina, contenuta nella l. 903/9 dicembre 1977, prevede il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, il trattamento retributivo, l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, e in genere la progressione di carriera, nonché i trattamenti di natura previdenziale. Questa normativa si è dimostrata insufficiente a risolvere il problema dell’uguaglianza nel lavoro per le donne come per altri gruppi svantaggiati, in quanto la semplice affermazione formale del divieto di discriminazione non ha trovato adeguati riscontri nel mercato del lavoro. Al fine di aumentare l’efficacia del principio di parità, il legislatore ha così ritenuto necessario aggiungere, alla parità formale degli strumenti, le azioni positive, che consentano di contrastare in concreto situazioni che impediscono il realizzarsi dell’uguaglianza effettiva tra lavoratori e lavoratrici.
 
Fonte: Azioni positive nell’Enciclopedia Treccani
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DEL LAVORO E TEMPI DELLA VITA
L’espressione “conciliazione” fa riferimento alle soluzioni istituzionali che prendono in considerazione le esigenze della famiglia e quelle lavorative. Includono: i congedi parentali, le soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione del lavoro tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari per le donne e per gli uomini.
 
Fonte: Commissione Europea
DISCRIMINAZIONE
discriminazióne s. f. [dal lat. tardo discriminatio -onis]. – 1. Il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni: fare, non fare discriminazioni; per me i concorrenti sono tutti uguali, senza discriminazioni d’età, di sesso, di colore o di posizione sociale; giudicare con imparzialità, senza discriminazioni; più in partic.: d. politica, d. razziale, d. etnica, d. religiosa, diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi (la legge stabilisce pene precise per i casi in cui la discriminazione assuma carattere delittuoso o induca ad atti di violenza); d. dei redditi, delle imposte, ai fini di una più equa ripartizione del carico tributario. Al contrario, adottare, seguire un criterio di non d., applicare uno stesso modo di comportamento o di trattamento per tutti i componenti di un gruppo senza tener conto di eventuali differenze di qualsiasi genere.
 
Fonte: discriminazióne in Vocabolario – Treccani
MOBBING
mobbing ‹mòbiṅ› s. ingl. [der. di (to) mob «assalire» e «molestare, angariare»; quindi «molestia, angheria»], usato in ital. al masch. – 1. In etologia, l’insieme dei comportamenti aggressivi assunti da un gruppo di potenziali prede (per es., da uccelli passeriformi) nei confronti di un predatore (per es., un falco) per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. 2. Forma di molestia psicologica esercitata sul personale delle aziende, consistente nell’impedirgli di lavorare o nel porgli insopportabili costrizioni nello svolgimento del lavoro.
 
Fonte: mobbing in Vocabolario – Treccani
PARITA'
parità (ant. paritade) s. f. [dal lat. parĭtas -atis, der. di par «pari1»]. – 1. Il fatto di essere pari; rapporto di uguaglianza o di equivalenza fra due o più cose: p. di grado; p. di diritti fra i cittadini (e rivendicare, sancire la p. dei diritti politici e civili per tutti i cittadini); p. tra uomo e donna; esigere p. di trattamento; sono stati giudicati vincitori a p. di meriti; a p. di condizioni, la prima offerta mi sembra più conveniente; a p. di voti, spetta al presidente decidere; la invidia è sempre dove è alcuna paritade (Dante); la parità che Tito Livio dice essere in questi eserciti era che, per avere militato gran tempo insieme, erano pari di lingua, d’ordine e d’armi (Machiavelli). Nel gioco e nello sport, chiudere una partita in p., con uguale punteggio, con risultato pari. Nel linguaggio econ.: p. monetaria, il rapporto fra i valori di due monete, o meglio di due unità monetarie, di paesi diversi, e quindi il valore di una moneta in unità dell’altra; p. aurea, il contenuto di oro fino di una moneta, o il valore in oro del biglietto che veniva fissato ufficialmente e serviva di base per la valutazione dei cambî con l’estero quando era in vigore il sistema dei cambî fissi; p. dei poteri d’acquisto, il rapporto tra i poteri d’acquisto sul mercato interno di due monete di paesi diversi.
 
Fonte: parità in Vocabolario – Treccani
PARI OPPORTUNITA'
pari opportunità locuz. sost. f. pl. – Il primo comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana sancisce la pari dignità e uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; il secondo comma dell’articolo, indicando la necessità di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto tale libertà e uguaglianza, introduce il concetto di uguaglianza sostanziale, ossia le iniziative e gli interventi legislativi tesi a garantire ai soggetti più deboli e meno rappresentati di esercitare pienamente i propri diritti.
Sulla scia di quanto stabilito dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, impegnate congiuntamente a rimuovere difficoltà e impedimenti che si frappongono all’attiva partecipazione delle donne alla vita pubblica, anche il nostro Paese ha sentito la necessità di colmare il divario in materia di rappresentatività femminile che lo separa da altre realtà europee. Questa consapevolezza ha spinto il legislatore ad adottare provvedimenti in favore del sesso che risulta più svantaggiato, promuovendo ‘azioni positive’ nei confronti delle donne. Il primo intervento riguarda l’art. 117 della Costituzione (modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001),  a cui è stato aggiunto un comma che fa obbligo alle regioni di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica». La seconda modifica è stata apportata con la legge costituzionale n.1 del 2003, che ha inserito un inciso all’art. 51 secondo cui si impone di promuovere «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
 
Fonte: pari opportunita in “Lessico del XXI Secolo” – Treccani