Procedura per la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione animale

Salvo silenzio-assenso negli specifici casi previsti dall’art. 33 D. Lgs. n. 26/2014 (progetti che non contemplino l’utilizzo di primati non umani necessari per soddisfare requisiti regolatori con metodi prestabiliti e procedure classificate come “non risveglio”,“lievi” o “moderate”) i progetti di ricerca che richiedono l’uso di animali possono essere svolti SOLO dopo aver ottenuto autorizzazione ministeriale, nel rispetto del termine previsto dal comma 7 art.31 (40 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda) (D. Lgs. n. 26/2014, artt. 31-33).

Il D. Lgs. n. 26/2014, art. 2 impone che tutti i progetti di ricerca, che richiedono uso di animali svolti presso i vari stabilimenti autorizzati, debbano essere preventivamente visionati ed approvati localmente, e successivamente inviati al Ministero della Salute a cura dell’Organismo preposto al benessere animale, di cui ogni stabilimento utilizzatore è tenuto a dotarsi. Pertanto tutti i progetti di ricerca che prevedono uso di animali svolti presso l’Ateneo “G. d’Annunzio” devono essere inviati all’Organismo preposto al Benessere Animale (OpBA, [email protected]), istituito in ottemperanza a quanto sopra.

L’OpBA effettua una prima valutazione del progetto per aderenza formale a quanto richiesto dal suddetto D. Lgs. Il progetto viene quindi visionato dal responsabile scientifico dell’OpBA, che potrà: 1. decidere per la spedizione immediata al Ministero della Salute; 2. ravvisare la necessità di un’approfondita valutazione etico-scientifica da parte del Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA); 3. richiedere comunque la valutazione del CEISA su espressa richiesta del responsabile del progetto di ricerca.

Il CEISA agisce su mandato rettorale come organo di consulenza, teso a migliorare la qualità della ricerca scientifica che coinvolge animali, riducendo, attraverso il dialogo con lo sperimentatore, il ricorso all’uso di animali quando questi non risultino necessari al raggiungimento degli obiettivi di ricerca stessa, e assicurando l’aderenza alle normative dei progetti trasmessi al Ministero della Salute. Per questo la valutazione etico-scientifica potrà comportare richieste di chiarimenti, e relative modifiche, finalizzate a migliorare il progetto stesso prima del giudizio ministeriale. Il CEISA potrà inoltre emettere pareri di congruità etico-scientifica, anche in lingua inglese, ove questi siano necessari per l’invio di progetti ad enti finanziatori nazionali e internazionali o alla pubblicazione di ricerche che richiedano sperimentazione animale su riviste scientifiche. Il ricercatore che abbia tali necessità può fare richiesta per avere in ogni caso parere CEISA all’atto della presentazione del progetto.

I progetti giudicati idonei alla valutazione ministeriale verranno trasmessi al Ministero della Salute, congiuntamente al giudizio motivato del CEISA e dell’OpBA, direttamente dall’OpBA. Il Ministero, secondo quanto contemplato nel D. Lgs. n. 26/2014, è tenuto a esprimere parere definitivo vincolante entro 40 gg lavorativi dalla data di spedizione del progetto. I progetti approvati in sede ministeriale potranno poi essere svolti nelle modalità e nei tempi previsti. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per motivi scientifici o tecnici dovranno essere tempestivamente comunicate all’OpBA, che provvederà a informarne il Ministero della Salute, ove ciò venga ritenuto necessario in base alle norme di legge.

Il responsabile di un progetto può, in qualunque fase della progettazione ed esecuzione degli esperimenti, rivolgersi all’OpBA e al CEISA per chiarimenti di natura tecnica ed etico scientifica inerenti al progetto. Parimenti il CEISA e l’OpBA rispondono alla società civile circa la correttezza e il valore etico-scientifico delle ricerche che richiedono uso degli animali condotte in Ateneo.

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