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Il Corso di Studio ha l’obiettivo di formare, nel campo dell’educazione e della formazione, professionisti in grado di affrontare problemi educativi e sociali complessi combinando know-how specialistico con capacità di gestione e coordinamento dei servizi. Il percorso di studi offre una solida preparazione teorica sui pertinenti ambiti pedagogici, psicologici, sociologici e filosofici, affiancata da competenze pratiche nei diversi contesti educativi e formativi. È possibile scegliere tra due differenti percorsi: il percorso “pedagogico-tecnologico-scolastico”, finalizzato a formare consiglieri esperti di orientamento e di progettazione formativa e curricolare in contesti scolastici e docenti di scuola superiore, e il percorso in “coordinatore pedagogico nel sistema integrato 0-6”, progettato per formare coordinatori pedagogici qualificati a operare nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché, se congiunto a una laurea della classe L19, alla professione di educatore nei nidi d’infanzia.
Posti i requisiti di cui sopra, l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche è comunque subordinata al superamento della verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. Tale verifica si considera avvenuta con esito positivo per tutti e soli gli studenti che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 90/110.
L'assistenza materiale per la mobilità internazionale è prestata dal Settore Internazionalizzazione ed Erasmus dell'Università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara. L'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara supporta gli studenti del Corso di Studio a svolgere un periodo di mobilità internazionale nell'ambito del Programma Erasmus+ (per studio e, ove previsto, per tirocinio). Il servizio fornisce orientamento sulle opportunità disponibili, sui requisiti di partecipazione, sulle procedure e sulle principali scadenze, aiutando lo studente a individuare la soluzione più coerente con il proprio percorso formativo. Durante la fase di candidatura l'ufficio offre assistenza nella comprensione del bando e nella gestione degli adempimenti amministrativi, inclusa la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione richiesta. In particolare, accompagna lo studente nella definizione del programma di studio o tirocinio all'estero e nella corretta compilazione del Learning Agreement (anche in formato digitale), con supporto nelle eventuali modifiche necessarie prima o durante la mobilità. Accanto alle mobilità “classiche” di medio-lungo periodo, il servizio include anche il supporto per le mobilità brevi previste da Erasmus+, comprese le esperienze blended, e per la partecipazione ai Blended Intensive Programmes (BIP). In questi casi l'ufficio fornisce indicazioni sulle modalità di partecipazione, sulla corretta gestione della componente virtuale e della componente fisica, e sugli adempimenti amministrativi connessi, contribuendo a integrare l'esperienza internazionale nel percorso formativo dello studente. Nel corso dell'esperienza all'estero l'ufficio fornisce supporto informativo e amministrativo per la gestione di variazioni del piano, proroghe o necessità organizzative, facilitando la comunicazione con l'istituzione ospitante quando richiesto. Al rientro, il servizio assiste nella conclusione della mobilità e nella raccolta della documentazione finale, offrendo indicazioni per l'avvio delle procedure di riconoscimento delle attività svolte e dei crediti acquisiti secondo le regole di Ateneo e del Corso di Studio. Il servizio include inoltre informazioni generali sui contributi economici Erasmus+ e sugli eventuali strumenti di supporto previsti per favorire la partecipazione e l'inclusione.
Per informazioni più dettagliate circa la mobilità internazionale Erasmus+, si vedano le seguente pagina Web: 1) https://www.unich.it/international 2) https://lmsp.unich.it/pagina-mobilit-internazionale-erasmus-2172 Nella seconda delle pagine indicate sono: a) illustrati principi e modalità di gestione delle mobilità Erasmus+ outgoing; b) le destinazioni outgoing possibili per gli studenti del CdS per l'a.a. 2026-2027.
Argomento e lingua della tesi - Lo studente può redigere la tesi solamente in riferimento a una disciplina il cui insegnamento (detto ‘insegnamento afferente') sia (o sia stato) erogato (anche in modalità mutuata) entro il Corso di Studio. Lo studente deve aver superato l'esame relativo a tale disciplina o deve esserne stato dispensato tramite convalida o dispensa. L'argomento della tesi dev'essere attinente alla disciplina in parola; l'unico soggetto autorizzato a valutare e ad attestare tale attinenza è il relatore di tesi. - La tesi deve ordinariamente essere redatta in italiano, lingua in cui verrà svolta altresì la discussione della tesi di fronte alla commissione d'esame di laurea, fatto tuttavia salvo quanto prevede l'art. 35, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo, che recita: «La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di Corso di Studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l'elaborato e la tesi redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da un'adeguata sintesi in lingua italiana».
Compiti dello studente - La richiesta di assegnazione tesi deve essere sottoscritta dal relatore e dallo studente nelle modalità ed entro i termini stabilititi annualmente. Nella dichiarazione in parola dev'essere indicato non il titolo della tesi, bensì genericamente l'argomento della tesi. - La richiesta di ammissione alla prova finale (domanda di laurea) deve essere presentata dallo studente nelle modalità (attualmente tramite procedura on-line) ed entro i termini stabilititi annualmente. Nella richiesta in parola devono essere indicati il titolo della tesi e l'insegnamento al quale essa afferisce. La formulazione dell'argomento della tesi indicato nella richiesta di assegnazione tesi può differire dalla formulazione del titolo della tesi di cui si dice ora; l'unico soggetto autorizzato a valutare e ad attestare la conformità del titolo della tesi con l'argomento della tesi è il relatore di tesi. - Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni della Segreteria Studenti, nonché la loro calendarizzazione, e a rispettarle.
Designazione e compiti del relatore e del correlatore - Può svolgere la funzione di relatore solo un docente che abbia un rapporto formale con l'Università degli Studi ‘Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara e che tenga, o abbia tenuto in passato, l'insegnamento in parola. - Può svolgere la funzione di correlatore sia un docente che abbia un rapporto formale con l'Università degli Studi ‘Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara, sia qualunque altra persona che abbia, nell'ambito della ricerca o dell'insegnamento, un rapporto formale con l'Università degli Studi ‘Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara (esempi: assegnista di ricerca; cultore della materia), sia un esperto esterno. Nel caso in cui svolga la funzione di correlatore un esperto esterno, è necessario che il Consiglio del Corso di Studio abbia previamente accertato la qualificazione scientifica e/o professionale di tale esperto in relazione alla tesi presentata dallo studente. - Il relatore ha il compito di indirizzare lo studente, nella preparazione della tesi, verso il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio, per mezzo dell'acquisizione delle conoscenze, della capacita di applicarle, dell'autonomia di giudizio, delle abilita comunicative e delle capacità di apprendimento illustrate nella descrizione del medesimo Corso di Studio. L'approvazione della tesi da parte del relatore e del correlatore si manifesta secondo le modalità previste dalle procedure prescritte dall'Ateneo e/o dalla Segreteria Studenti.
Designazione e compiti della commissione d'esame di laurea - La nomina e la composizione della commissione d'esame di laurea sono disciplinate innanzi tutto dall'art. 37, commi 1-4, del Regolamento didattico di Ateneo, al quale si rimanda: «1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente o, sentiti di Dipartimenti, dal Presidente della Scuola di riferimento, ove istituita, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni. 2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea e per il diploma di specializzazione; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compreso il Presidente. 3. La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell'Ateneo. 4. Presidente della Commissione è, tra i componenti, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo o, in mancanza, il professore associato con la maggiore anzianità di ruolo, salvo diversa determinazione dei Regolamenti delle Strutture didattiche competenti. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio». Nel presente Corso di Studio non si applica la disposizione di cui al comma 4. - Ai sensi dall'art. 35, comma 5, lettera d, del Regolamento didattico di Ateneo, si precisa che, fermo restando quanto disposto dall'art. 37, comma 3, può svolgere la funzione di componente della commissione d'esame di laurea ogni soggetto la cui qualificazione scientifica in rapporto con le tesi di laurea oggetto di discussione sia stata accertata da parte del Consiglio del Corso di Studio. - La commissione d'esame di laurea valuta l'intero percorso di studi dello studente, la tesi presentata e la discussione della stessa; al termine della valutazione formula o un giudizio di mancato superamento della prova finale o un giudizio di superamento della prova finale, espresso nella forma di un voto finale di laurea. Nel caso di superamento della prova finale, la commissione proclama lo studente dottore nella classe di laurea alla quale è iscritto e dichiara il voto finale di laurea conferitogli.
Modalità di determinazione del voto finale di laurea - Il voto finale di laurea va da 66 a 110 ed è costituito dalla somma, per un massimo di 110 punti, della media ponderata dei voti degli esami superati, espressa in centodecimi, e dal voto di tesi. La media ponderata dei voti degli esami superati espressa in centodecimi è ottenuta esprimendo in centodecimi la media ponderata dei voti degli esami superati espressa in trentesimi. Non concorrono alla determinazione della media ponderata le valutazioni che hanno natura di semplice dichiarazione di idoneità o di superamento di prova d'esame e i voti relativi agli eventuali esami sostenuti e superati come esami fuori piano. Concorrono alla determinazione della media ponderata tutti i voti (espressi in trentesimi) degli esami superati e inclusi nel piano di studi, compresi, nella misura in cui rientrano nel piano studi, i voti conseguiti nelle attività formative autonomamente scelte dallo studente (dette ‘TAF D'), con le seguenti due precisazioni: il voto ‘30 e lode' concorre con il valore di 30,10; non concorrono alla determinazione della media ponderata i voti associati ai CFU sovrannumerari conseguenti all'inclusione nel piano studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente per un numero di CFU superiore a quello previsto nel piano studi per questa tipologia di attività. - A seguito della discussione della tesi, se la commissione di laurea ritiene la prova finale superata, attribuisce un voto di tesi che va da 0 a 5 punti; nel caso in cui l'attribuzione di 5 punti porti al voto 109, la commissione di laurea può attribuire 6 punti. Tale punteggio sarà attribuito tenendo conto della qualità e ampiezza della tesi e della perizia dello studente nell'esporre con limpidezza ed erudizione gli argomenti trattati. - Se la somma della media ponderata espressa in centodecimi e del voto di tesi è superiore a 110, la commissione di laurea può concedere la lode. La lode è concessa come espressione della rilevanza dei risultati raggiunti dallo studente nel lavoro di tesi. La concessione della lode deve essere proposta dal correlatore e richiede l'unanimità di giudizio della commissione di laurea. La commissione di laurea ha anche la possibilità di conferire la menzione d'onore e la dignità di stampa.
Svolgimento della prova finale Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dall'art. 35, commi 9 e 11, del Regolamento didattico di Ateneo, cui si rimanda: «9. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. 11. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale».
Calendario delle prove finali La definizione del calendario delle prove finali è disciplinata dall'art. 36 del Regolamento didattico di Ateneo, al quale si rimanda: «1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. 2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione».
Clausola di rinvio Per quanto non espressamente sopra disciplinato, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e alle norme di legge in materia.