Titolo Data pubblicazione Cerca Cancella Decreto 30 settembre 2003 n. 1026Storico regolamentiPubblicato il: Martedì, 30 Settembre 2003 Regolamento elettorale relativo alla votazione per la elezione, per il triennio accademico 2003/04-2005/06, delle rappresentanze del personale ricercatore e tecnico-amministrativo nel C.d.A. dell'Università e dei professori di ruolo nel C.d.A.(omissis) Regolamento elettorale Informativa all’utenza studentesca per il trattamento dei dati personali Storico regolamentiPubblicato il: Lunedì, 30 Giugno 2003 Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Informativa all’utenza studentesca Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'AteneoStorico regolamentiPubblicato il: Mercoledì, 01 Dicembre 1999 Art. 1Oggetto del RegolamentoIl presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, di seguito denominato Nucleo, costituito ai sensi dell'art. 1 della L. 370/1999.Art. 2Istituzione, nomina e durata1. A norma dell'art. 1 della legge 19-10-1999 n.370, l'Università degli Studi G. d'Annunzio" di Chieti istituisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo.2. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata L. 370/1999.3. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.Art. 3Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo1. Il Nucleo opera in condizioni di autonomia e svolge le funzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L. 370/1999.2. In particolare il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita:a) alla gestione amministrativa;b) alle attività didattiche di ricerca;c) agli interventi di sostegno al diritto allo studio.3. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.4. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti il Nucleo assicura la più ampia partecipazione del personale interessato e delle strutture coinvolte, anche mediante idonei momenti di consultazione.5. Il Nucleo produce annualmente una relazione sulle attività di valutazione riferita ai punti precedenti. La relazione annuale è inviata al Rettore, al Dirigente Amministrativo, al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.6. Il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica tecnologica (MURST), e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della legge 19-10-1999 n. 370.7. Il Nucleo invia la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma precedente al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza permanente dei Rettori ed alla Corte dei Conti, a corredo dei conti consuntivi annuali.8. Il Nucleo invia copia della documentazione di cui al comma precedente al Rettore, al Dirigente Amministrativo e, per quanto nelle rispettive competenze, ai Presidi di Facoltà ed ai responsabili di singoli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.9. Il Nucleo esprime pareri ed avanza proposte, anche su richiesta degli organi accademici e delle strutture amministrative, in ordine:a) al funzionamento di singole unità amministrative, didattiche e di ricerca;b) al corretto utilizzo del personale;c) all'attivazione di nuove iniziative, didattiche e di ricerca;d) al decentramento delle attività formative ed amministrative;e) ai programmi triennali di sviluppo predisposti dall'Università nel quadro della programmazione universitaria nazionale;f) ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti annualmente dall'Amministrazione.10 Il Nucleo svolge ricerche ed indagini sulle materie di sua competenza, utilizzando le risorse e i servizi dell''Università ed avvalendosi, ove necessario, di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente.Art. 4Il Presidente1. Il Presidente del Nucleo è nominato con decreto rettorale su deliberazione del Senato Accademico.2. Il Presidente:a) rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli organi Accademici, con l'Amministrazione e con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati;g) assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti dal Nucleo, nonché degli atti amministrativi connessi all'attività del Nucleo;h) convoca e presiede le riunioni del Nucleo;i) designa il segretario.Art. 5Risorse1. Il Nucleo approva ogni anno un piano di lavoro sulla base del quale il Consiglio d'Amministrazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, assegna le risorse necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.2. Con le risorse assegnate il Nucleo provvede alle spese per lo svolgimento delle proprie ricerche ed indagini, per l'effettuazione delle missioni e per ogni altra spesa connessa alle proprie attività.3. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso annuo procapite, oltre ad un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Amministrazione.Art. 6Accesso alle informazioni1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, anche per via telematica, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.2. Il Nucleo accede autonomamente alle fonti informative in possesso degli Uffici centrali e delle Strutture periferiche dell'Ateneo; può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.Art. 7Convocazioni1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.2. La convocazione deve aver luogo, con avviso anche per via telematica fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti in discussione.4. Su istanza di almeno la metà dei suoi componenti, il Presidente convoca il Nucleo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.Art. 8Validità delle adunanze e delle deliberazioni1. Il Nucleo è validamente costituito quando:a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;b) risulti presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati e comunque un numero non inferiore a tre.3. Le deliberazioni sono adottate sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano.Art. 9Pubblicità e verbalizzazione1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.4. I verbali delle sedute del Nucleo sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.Art. 10Disposizioni transitorie1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Senato Accademico.2. Il Senato Accademico delibera eventuali modifiche al presente Regolamento su proposta degli Organi Accademici, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione. Regolamento per l'attribuzione di incentivi a Docenti e RicercatoriStorico regolamentiPubblicato il: Martedì, 19 Ottobre 1999 Art. 4 L. 19 ottobre 1999, n. 370 Incentivi docenti ricercatori Regolamento didattico di AteneoStorico regolamentiPubblicato il: Domenica, 05 Settembre 1999 DR 509/1999 Regolamento didattico Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, nonchè per i trasferimenti e la mobilità internaStorico regolamentiPubblicato il: Mercoledì, 02 Giugno 1999 Allegato al D.R. n. 691 del 2.06.1999 Reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori Disciplina dello svolgimento delle elezioni delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di Professore Ordinario, di Professore Associato, di Ricercatore universitarioStorico regolamentiPubblicato il: Lunedì, 19 Ottobre 1998 Elezioni delle Commissioni giudicatrici Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamentoStorico regolamentiPubblicato il: Mercoledì, 25 Marzo 1998 Decreto 25 marzo 1998 n. 142 Tirocini formativi Attuazione norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personaliStorico regolamentiPubblicato il: Martedì, 31 Dicembre 1996 Norme sulla tutela delle persone Regolamento per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi di cui all’art. 6, comma II, della legge 19.11.1990, n. 341Storico regolamentiPubblicato il: Lunedì, 19 Novembre 1990 Regolamento per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi Paginazione « Prima Prima pagina ‹ Precedente Pagina precedente … 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seguente › Pagina successiva Ultima » Ultima pagina