Obiezione di coscienza

Riportiamo integralmente l’articolo 1 della legge 12 Ottobre 1993, 413 che afferma il diritto all’obiezione di coscienza:

“I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.”

Il testo integrale della legge 12 Ottobre 1993, 413 è riportato nella sezione normativa.

Le domande per richiedere la propria obiezione di coscienza vanno compilate a cura dell'obiettore in duplice copia, e presentate all'ufficio competente da cui dipende (Es. Dipartimento, Ateneo, Facoltà) o al docente nel caso di studente universitario.

Delle due copie una sarà trattenuta mentre l'altra, opportunamente timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.

Ai fini della compilazione di una statistica nazionale, l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione di obiezione a LAV, Viale Regina Margherita,177 - 00198 ROMA (tel: 06 4461325, fax: 06 4461326, email: [email protected])