In sintesi:
La prova finale deve essere richiesta con almeno quattro mesi di anticipo ad un docente del corso di laurea (relatore), mediante la compilazione di un apposito modulo che deve essere consegnato alla Segreteria Studenti. Il relatore seguirà il lavoro del laureando fornendo indicazioni scientifiche e bibliografiche, strumenti di analisi ed elaborazione testuale e curerà la revisione del testo della prova finale.
Un mese prima della data della sessione di laurea, il laureando consegnerà alla Segreteria Studenti un modulo con il titolo della prova finale approvato dal relatore.
La prova finale viene presentata nell'ambito di una sessione di laurea (estiva, autunnale, straordinaria) in forma orale e con l'eventuale supporto di strumenti informatici, in presenza di una commissione di cinque docenti, di cui fa parte il relatore. Alla fine della seduta, la commissione, in base al curriculo degli studi del candidato e alla presentazione e discussione della prova finale, formula un giudizio che viene espresso in 110/110 con eventuale aggiunta della lode.
Descrizione estesa:
Natura della prova finale.
La prova finale consiste nell’insieme dei seguenti atti:
- presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto su un tema specifico, detto tesi, attinente uno degli insegnamenti presenti nel piano di studio dello studente sviluppato sotto la supervisione di un docente, detto relatore;
- approvazione della tesi da parte del relatore;
- discussione e approvazione della tesi, detta seduta di laurea, di fronte ad un’apposita commissione, detta commissione d’esame di laurea;
- nella valutazione da parte di detta commissione dell’intero percorso di studi dello studente, della tesi e della discussione della stessa.
Argomento e lingua della tesi.
- Lo studente può redigere la tesi solamente in una disciplina il cui insegnamento sia o sia stato impartito entro il Corso di Studio e della quale abbia superato l’esame o dal cui esame sia stato dispensato (detto "insegnamento afferente").
- La lingua nella quale è scritta la tesi e quella nella quale si svolge la discussione di fronte alla Commissione d’esame di laurea sono disciplinate dall’art. 35, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo, al quale si rimanda: «La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di Corso di Studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l’elaborato e la tesi redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da un’adeguata sintesi in lingua italiana.»
Compiti dello studente.
- La dichiarazione della propria intenzione di presentare richiesta di ammissione alla prova finale (dichiarazione denominata "Modulo A" o "Modulo di richiesta tesi") deve essere presentata dallo studente in Segreteria Studenti almeno quattro mesi prima dell’inizio della settimana prevista per la seduta di laurea per la quale lo studente si candida. Nel modulo in parola deve essere indicato non il titolo della tesi bensì l’argomento della tesi.
- La richiesta di ammissione alla prova finale (denominata "Modulo C" o "Modulo di presentazione del titolo della e dell’insegnamento afferente") deve essere presentata dallo studente in Segreteria Studenti almeno un mese prima dell’inizio della settimana prevista per la seduta di laurea per la quale lo studente si candida. Nel modulo in parola devono essere indicati il titolo della tesi e l’insegnamento al quale essa afferisce; la formulazione dell’argomento della tesi indicato nel "Modulo A" può differire dalla formulazione del titolo della tesi indicato nel "Modulo C"; l’unico soggetto autorizzato a valutare e ad attestare la conformità del titolo della tesi di cui al "Modulo C" con l’argomento della tesi di cui al "Modulo A" è il relatore che sottoscrive il "Modulo C".
- La Segreteria Studenti può disporre la consegna, da parte dello studente, di ulteriore documentazione o l’espletamento di ulteriori atti funzionali alle procedure amministrative necessarie ai fini della prova finale. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni della Segreteria Studenti e la loro calendarizzazione e a rispettarle.
Designazione e compiti del relatore.
- Può svolgere la funzione di relatore solo un docente che abbia un rapporto formale con l’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Chieti-Pescara e che tenga, o abbia tenuto in passato, l’insegnamento in parola.
- Il relatore ha il compito di indirizzare lo studente, nella preparazione della tesi, verso il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio per mezzo dell’acquisizione delle conoscenze, della capacità di applicarle, dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e delle capacità di apprendimento illustrate nella descrizione del medesimo Corso di Studio.
- L’approvazione della tesi da parte del relatore si manifesta nella sottoscrizione della modulistica che lo studente è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti.
Designazione e compiti della commissione d’esame di laurea.
- La nomina e la composizione della commissione d’esame di laurea sono disciplinate innanzi tutto dall’art. 37, commi 1-4, del Regolamento didattico di Ateneo, ai quali si rimanda: «1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente o, sentiti di Dipartimenti, dal Presidente della Scuola di riferimento, ove istituita, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni. 2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea e per il diploma di specializzazione; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compreso il Presidente. 3. La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell’Ateneo. 4. Presidente della Commissione è, tra i componenti, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo o, in mancanza, il professore associato con la maggiore anzianità di ruolo, salvo diversa determinazione dei Regolamenti delle Strutture didattiche competenti. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.».
- Ai sensi dall’art. 35, comma 5, lettera d, del Regolamento didattico di Ateneo, si precisa che, fermo restando quanto disposto dall’art. 37, comma 3, può svolgere la funzione di componente della commissione d’esame di laurea ogni soggetto la cui qualificazione scientifica in rapporto con le tesi di laurea oggetto di discussione sia stata accertata da parte del Consiglio di Corso di Studio.
- La commissione d’esame di laurea valuta l’intero percorso di studi dello studente, la tesi presentata e la perizia dello studente nella discussione della stessa; al termine della valutazione formula o un giudizio di mancato superamento della prova finale o un giudizio di superamento della prova finale espresso nella forma di un voto finale di laurea; nel caso di superamento della prova finale, la commissione proclama lo studente dottore nella classe di laurea alla quale è iscritto e dichiara il voto finale di laurea conferitogli.
Modalità di determinazione del voto finale di laurea.
- Il voto finale di laurea va da 66 a 110 ed è costituito dalla somma, per un massimo di 110 punti, della media ponderata dei voti degli esami superati espressa in centodecimi e del voto di tesi.
- La media ponderata dei voti degli esami superati espressa in centodecimi è ottenuta esprimendo in centodecimi la media ponderata dei voti degli esami superati espressa in trentesimi. Non concorrono alla determinazione della media ponderata le valutazioni che hanno natura di semplice dichiarazione di idoneità o di superamento di prova d’esame e i voti relativi agli eventuali esami sostenuti e superati come esami fuori piano. Concorrono alla determinazione della media ponderata tutti i voti degli esami superati espressi in trentesimi ottenuti negli esami inclusi nel piano studi, compresi, nella misura in cui rientrano nel piano studi, i voti conseguiti nelle attività formative autonomamente scelte dallo studente (dette "TAF D"), con le seguenti due precisazioni: il voto "30 e lode" concorre con il valore di 30,10; non concorrono alla determinazione della media ponderata i voti associati ai CFU sovrannumerari conseguenti all’inclusione nel piano studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente per un numero di CFU superiore a quello previsto nel piano studi per questa tipologia di attività.
- A seguito della discussione della tesi, se la commissione di laurea ritiene la prova finale superata attribuisce un voto di tesi che va da 0 a 6 punti. Tale punteggio sarà attribuito tenendo conto della qualità e ampiezza della tesi e della perizia dello studente nell’esporre con limpidezza ed erudizione gli argomenti trattati.
- Se la somma della media ponderata espressa in centodecimi e del voto di tesi è superiore a 110, la commissione di laurea può concedere la lode. La lode è concessa come espressione della rilevanza dei risultati raggiunti dallo studente nel lavoro di tesi. La concessione della lode deve essere proposta dal relatore e richiede l’unanimità di giudizio della commissione di tesi.
Svolgimento della prova finale.
Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dall’art. 35, commi 9 e 11, del Regolamento didattico di Ateneo, ai quali si rimanda: «9. Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. 11. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.».
Calendario delle prove finali.
La definizione del calendario delle prove finali è disciplinato dall’art. 36 del Regolamento didattico di Ateneo, al quale si rimanda: «1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. 2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.».
Clausola di rinvio.
Per quanto non espressamente sopra disciplinato, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo (cfr. infra, artt. 35-37) e alle norme di legge in materia.
Regolamento didattico di Ateneo (artt. 35-37):
Art. 35 - Prova finale e conferimento dei titoli di studio
1. I titoli di studio sono conferiti previo superamento di una prova finale. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere
commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione
della stessa, sono disciplinati dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio.
2. La prova finale di laurea prevede, di norma, la presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto e/o grafico su
supporto cartaceo o digitale, al quale non deve essere richiesta una particolare originalità e deve costituire un'importante
occasione formativa individuale a completamento del percorso.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale, è prevista la presentazione di una tesi scritta, anche in forma digitale, elaborata
in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere
favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione degli stessi, grazie alla
presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l'elaborato e la tesi redatti in lingua
straniera devono essere accompagnati da un'adeguata sintesi in lingua italiana.
5. Compete ai Dipartimenti nei quali sono incardinati i corsi di studio ovvero alle Scuole, nei rispettivi Regolamenti:
a) disciplinare le modalità di organizzazione delle prove finali;
b) garantire l'uniformità dei criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al
curriculum degli studi seguiti;
c) disciplinare le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori ed eventuali correlatori e
relative responsabilità, garantendo Regolamento didattico di Ateneo ex D.M. n. 270/2004 il più largo ricorso alle competenze a
disposizione del Dipartimento o della Scuola medesimi ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi;
13/02/2017
16/03/2017
d) stabilire le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione ad esperti
esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio stesso della loro
qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
6. Le commissioni giudicatrici, nominate ai sensi del successivo art. 37, valutano il candidato, avendo riguardo all'intero percorso
di studi e allo svolgimento della prova finale.
7. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei.
Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, accertata la rilevanza dei risultati raggiunti
dal candidato, può essere concessa all'unanimità la lode.
8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di
quarantadue. Le Commissioni dispongono di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, accertata l'eccellenza dei risultati
raggiunti dal candidato, può essere concessa all'unanimità la lode.
9. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla
decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
10. I Regolamenti di Dipartimento ovvero della Scuola stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato
non consegua il punteggio minimo richiesto.
11. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato è pubblico e pubblico è l'atto della
proclamazione del risultato finale.
12. Le modalità per il rilascio dei titoli doppi, multipli o congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.
Art. 36 - Calendario delle prove finali
1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal
Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio
a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.
2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro
tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
Regolamento didattico di Ateneo ex D.M. n. 270/2004.
Art. 37 - Commissioni giudicatrici delle prove finali
1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione sono
nominate dal Direttore del Dipartimento competente o, sentiti di Dipartimenti, dal Presidente della Scuola di riferimento, ove
istituita, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni.
2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea e per il
diploma di specializzazione; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compreso
il Presidente.
3. La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell'Ateneo.
4. Presidente della Commissione è, tra i componenti, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo o, in
mancanza, il professore associato con la maggiore anzianità di ruolo, salvo diversa determinazione dei Regolamenti delle
Strutture didattiche competenti. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle
valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
5. Nel caso di Corsi di studio interAteneo, la commissione giudicatrice deve essere costituita prevedendo la presenza di almeno
due docenti di ogni Ateneo interessato.