Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

Con Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e successivi decreti attuativi (Decreto n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto n. 933 del 2 agosto 2022), dall’A.A. 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio presso più Università, Scuole o Istituti Superiori a ordinamento speciale e gli Istituti di Alta Formazione Musicale e Coreutica (AFAM) – d’ora in avanti “Enti”.

L’iscrizione contemporanea è consentita anche presso Enti di formazione superiore esteri.

informazioni utili

Per quanti e quali corsi è consentita la contemporanea iscrizione
Per quanti e quali corsi è consentita la contemporanea iscrizione
  • È possibile iscriversi a massimo n. 2 corsi.
  • È possibile iscriversi contemporaneamente:
  1. a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale – purché
    • i corsi appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diversa
    • le attività formative dei due corsi si differenzino per almeno 2/3;
  2. a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  3. a un corso di dottorato di ricerca, di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata in autonomia dai regolamenti in materia di dottorato delle singole università;
  4. a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
  5. a un corso di studio universitario e un corso di studio presso gli Istituti AFAM.

    Si ricorda che:

  • è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso a entrambi i corsi di iscrizione;
  • per i corsi ad accesso programmato locale è necessario partecipare alle relative selezioni e acquisire un posto utile nelle graduatorie nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nei bandi di ammissione.

La contemporanea iscrizione a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022.

Non è consentita la contemporanea iscrizione
Non è consentita la contemporanea iscrizione
  • allo stesso corso di master anche se erogato da due diverse Università, Scuole o Istituti Superiori ad ordinamento speciale;
  • a due corsi a frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligatorietà di un corso sia limitata alle sole attività di laboratorio e tirocinio.
Come iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio
Come iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio

A partire da febbraio 2023, è possibile richiedere la contemporanea iscrizione durante la normale procedura online di immatricolazione, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal Manifesto degli Studi e dal Regolamento Tasse e Contributi Universitari vigenti), selezionando la voce “Carriera legata a doppia iscrizione come da DM 930 del 29 luglio 2022” e inserendo le dichiarazioni aggiuntive richieste.

·      In caso di contemporanea iscrizione a 2 Corsi di studio Ud’A, il sistema consentirà una seconda immatricolazione solo ed esclusivamente ai corsi di studio già individuati come compatibili dall’Ateneo secondo le previsioni della L. 33/2022 e successivi Decreti attuativi.

·       In caso di contemporanea iscrizione a un Corso di studio Ud’A e a un corso erogato da un’altra Università o Ente, è obbligatorio allegare il piano di studio di quest’ultimo, comprensivo dell’indicazione di tutte le attività formative previste per l’intera durata del corso con indicazione per ciascuna di CFU, TAF e SSD.

Gli Uffici competenti verificheranno sulla base della documentazione allegata la compatibilità tra le due iscrizioni e – in caso di esito positivo – consentiranno all’interessato/a il perfezionamento dell’immatricolazione.

Le studentesse e gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a un corso di un'altra Università/Ente e a un corso Ud'A sono inoltre tenute/i:

  • a segnalare tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento qualsiasi variazione della propria carriera presso l'altra Università/Ente (a titolo esemplificativo: passaggio di corso; trasferimento; rinuncia; decadenza; conseguimento titolo);
  •  a comunicare di essere in regime di contemporanea iscrizione anche all’altra Università/Ente secondo le modalità da essi previste.

Successivi aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.

Diritto allo studio: tasse, esoneri e borse
Diritto allo studio: tasse, esoneri e borse
  • La fruizione dei benefici del diritto allo studio (es. borsa di studio) è consentita per un solo corso di studio: per accedere a tali benefici – per tutto il periodo di contemporanea iscrizione – chi si immatricola contemporaneamente a due corsi di studio è tenuto a indicare a riferimento una delle due iscrizioni.
  • Chi è già iscritto/a a un corso di studio ad anni successivi al primo non può individuare a riferimento per il diritto allo studio la seconda iscrizione.
  • Per il godimento della maggiorazione del 20% dell’importo della borsa di studio prevista dal Decreto 1320/2021 è necessario il mantenimento dei requisiti di merito indicati dal Decreto per entrambi i corsi di studio di iscrizione.
  • È comunque prevista la possibilità di accedere – per entrambe le iscrizioni – alle forme di esonero parziale/totale dai contributi universitari previste dalla normativa nazionale e di Ateneo (es: calcolo del contributo omnicomprensivo in base al valore ISEE-U).
Riconoscimento delle attività formative
Riconoscimento delle attività formative

Le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento crediti tra le due iscrizioni saranno disciplinate dai singoli Corsi di Studio. Le attività formative mutuate verranno riconosciute automaticamente a seguito di apposita richiesta da parte dello/a studente/essa.

Aggiornamenti
Aggiornamenti

Alla seguente pagina è disponibile il D.M. 930/2022 e le FAQ del MUR sull'iscrizione contemporanea a due corsi di studio:
Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)

Per quanto non riportato nella presente informativa si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:

  • Legge n. 33 del 12 aprile 2022
  • Decreto del MUR n. 930 del 29 luglio 2022
  • Decreto del MUR n. 933 del 2 agosto 2022