Storico Regolamenti

  • Regolamento Elezione Rappresentanti Ricercatori e Assistenti Ordinari R.E. nei Consigli di Facolta’ e nei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Specialistica

    (Approvato dal S. A. nella Seduta del 14.11.2005 e modificato dal S.A. nella Seduta del 24.07.2006)

    Data di pubblicazione: 
    Lunedì, 24 Luglio 2006
  • Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi in favore di specifiche categorie professionali

    (emanato con D.R. n. 840 del 20.06.2006)

    Data di pubblicazione: 
    Martedì, 20 Giugno 2006
  • Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 c. 5 D.lgs 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.
    Data di pubblicazione: 
    Mercoledì, 12 Aprile 2006
  • Regolamento sull'adesione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

    (allegato al D.R. N.361 del 01.02.2006)

    Data di pubblicazione: 
    Mercoledì, 1 Febbraio 2006
  • Regolamento per la disciplina del tutorato previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del D.M. n.198 in data 23 ottobre 2003

    (approvato dal Senato Accademico nelle sedute del 18 aprile e del 13 giugno 2005)

    Data di pubblicazione: 
    Lunedì, 13 Giugno 2005
  • Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli studi di Chieti e Pescara " Gabriele d'Annunzio"
    Data di pubblicazione: 
    Martedì, 27 Aprile 2004
  • Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003
    Data di pubblicazione: 
    Venerdì, 12 Dicembre 2003
  • Decreto 30 settembre 2003 n. 1026

    Regolamento elettorale relativo alla votazione per la elezione, per il triennio accademico 2003/04-2005/06, delle rappresentanze del personale ricercatore e tecnico-amministrativo nel C.d.A. dell'Università e dei professori di ruolo nel C.d.A.(omissis)

    Data di pubblicazione: 
    Martedì, 30 Settembre 2003
  • Informativa all’utenza studentesca per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
    Data di pubblicazione: 
    Lunedì, 30 Giugno 2003
  • Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo

    Art. 1
    Oggetto del Regolamento

    Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, di seguito denominato Nucleo, costituito ai sensi dell'art. 1 della L. 370/1999.

    Art. 2
    Istituzione, nomina e durata

    1. A norma dell'art. 1 della legge 19-10-1999 n.370, l'Università degli Studi G. d'Annunzio" di Chieti istituisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
    2. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata L. 370/1999.
    3. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

    Art. 3
    Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo

    1. Il Nucleo opera in condizioni di autonomia e svolge le funzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L. 370/1999.
    2. In particolare il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita:
    a) alla gestione amministrativa;
    b) alle attività didattiche di ricerca;
    c) agli interventi di sostegno al diritto allo studio.
    3. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
    4. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti il Nucleo assicura la più ampia partecipazione del personale interessato e delle strutture coinvolte, anche mediante idonei momenti di consultazione.
    5. Il Nucleo produce annualmente una relazione sulle attività di valutazione riferita ai punti precedenti. La relazione annuale è inviata al Rettore, al Dirigente Amministrativo, al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
    6. Il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica tecnologica (MURST), e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della legge 19-10-1999 n. 370.
    7. Il Nucleo invia la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma precedente al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza permanente dei Rettori ed alla Corte dei Conti, a corredo dei conti consuntivi annuali.
    8. Il Nucleo invia copia della documentazione di cui al comma precedente al Rettore, al Dirigente Amministrativo e, per quanto nelle rispettive competenze, ai Presidi di Facoltà ed ai responsabili di singoli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
    9. Il Nucleo esprime pareri ed avanza proposte, anche su richiesta degli organi accademici e delle strutture amministrative, in ordine:
    a) al funzionamento di singole unità amministrative, didattiche e di ricerca;
    b) al corretto utilizzo del personale;
    c) all'attivazione di nuove iniziative, didattiche e di ricerca;
    d) al decentramento delle attività formative ed amministrative;
    e) ai programmi triennali di sviluppo predisposti dall'Università nel quadro della programmazione universitaria nazionale;
    f) ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti annualmente dall'Amministrazione.
    10 Il Nucleo svolge ricerche ed indagini sulle materie di sua competenza, utilizzando le risorse e i servizi dell''Università ed avvalendosi, ove necessario, di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente.

    Art. 4
    Il Presidente

    1. Il Presidente del Nucleo è nominato con decreto rettorale su deliberazione del Senato Accademico.
    2. Il Presidente:
    a) rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli organi Accademici, con l'Amministrazione e con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati;
    g) assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti dal Nucleo, nonché degli atti amministrativi connessi all'attività del Nucleo;
    h) convoca e presiede le riunioni del Nucleo;
    i) designa il segretario.

    Art. 5
    Risorse

    1. Il Nucleo approva ogni anno un piano di lavoro sulla base del quale il Consiglio d'Amministrazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, assegna le risorse necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
    2. Con le risorse assegnate il Nucleo provvede alle spese per lo svolgimento delle proprie ricerche ed indagini, per l'effettuazione delle missioni e per ogni altra spesa connessa alle proprie attività.
    3. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso annuo procapite, oltre ad un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
    4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Amministrazione.

    Art. 6
    Accesso alle informazioni

    1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, anche per via telematica, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
    2. Il Nucleo accede autonomamente alle fonti informative in possesso degli Uffici centrali e delle Strutture periferiche dell'Ateneo; può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.

    Art. 7
    Convocazioni

    1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
    2. La convocazione deve aver luogo, con avviso anche per via telematica fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
    3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti in discussione.
    4. Su istanza di almeno la metà dei suoi componenti, il Presidente convoca il Nucleo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

    Art. 8
    Validità delle adunanze e delle deliberazioni

    1. Il Nucleo è validamente costituito quando:
    a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
    b) risulti presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati e comunque un numero non inferiore a tre.
    3. Le deliberazioni sono adottate sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano.

    Art. 9
    Pubblicità e verbalizzazione

    1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
    2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.
    3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    4. I verbali delle sedute del Nucleo sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.

    Art. 10
    Disposizioni transitorie

    1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Senato Accademico.
    2. Il Senato Accademico delibera eventuali modifiche al presente Regolamento su proposta degli Organi Accademici, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione.

     

    Data di pubblicazione: 
    Mercoledì, 1 Dicembre 1999

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