Il testo di ciascuna convenzione con Università estera viene redatto sulla base di uno schema già predisposto, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nel cui dispositivo debbono essere menzionati i dati relativi all’approvazione da parte degli organi accademici delle Università estere.
La validità della convenzione è di anni 1.
Art.2
La convenzione, ove non siano indicate nel testo aree specifiche di collaborazione, è estesa a tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, nonchè a studenti e specializzandi dell’Ateneo.
Art.3
Il programma da attivare per ciascuna convenzione, di cui al comma 2 dell’articolo precedente, viene redatto sulla base di progetti presentati da docenti ed approvati dai consigli di facoltà o di dipartimento entro il mese di gennaio, e deve pervenire entro il giorno 31 dello stesso mese di gennaio al Rettorato.
I progetti dovranno essere redatti sulla base delle attività previste dal testo di ciascuna convenzione.
In caso di rinnovo, il richiedente dovrà allegare alla richiesta stessa eventuali pubblicazioni ovvero resoconto dettagliato dei risultati ottenuti nella prima fase della ricerca.
Art. 4
Nel mese di febbraio di ogni anno, i progetti di cui all’art. 3 verranno esaminati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.).
Il C.T.S. è presieduto dallo stesso Presidente della Commissione Rapporti Internazionali e composto da n.2 membri nominati dal Senato Accademico nell’ambito della Commissione Rapporti Internazionali, ed è assistito, di norma, dalla struttura amministrativa preposta alle Relazioni Internazionali.
Art.5
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione - visto il parere del C.T.S. - procedono al rinnovo delle convenzioni già operanti negli anni precedenti, ovvero all’approvazione delle bozze di nuove convenzioni. In quest’ultimo caso il testo deve essere corredato da una lettera d’intenti dell’Università estera.
Unitamente al testo di ciascuna convenzione deve essere approvato il relativo piano finanziario per programmi da attuare nel corso dell’anno di riferimento, che costituisce parte integrante della convenzione stessa.
Il piano finanziario di cui al comma precedente deve essere predisposto sulla base di reali preventivi di spesa.
Art.6
Relativamente al personale docente verranno considerate in via prioritaria le richieste di coloro che intendono svolgere presso l’Università estera convenzionata periodi di studio e/o di ricerca non inferiori ad un mese. Anche in questo caso dovrà essere allegato alla richiesta un programma dettagliato della ricerca o del programma che si intende svolgere unitamente ai titoli relativi all’eventuale produzione scientifica, attestanti la specifica conoscenza dell’argomento che sarà oggetto dello studio.
Art.7
Al termine del soggiorno, ciascun beneficiario di finanziamento dovrà presentare al Rettore una relazione dettagliata dell’attività di ricerca svolta presso l’Università estera convenzionata.
Tale relazione dovrà essere controfirmata dal Preside della propria Facoltà, e sarà tenuta in considerazione all’atto del rinnovo della convenzione.
Art.8
Al termine dell’anno dovranno essere fatte pervenire al Rettorato tutte le pubblicazioni o documentazione comprovante la ricerca svolta.
Art. 9
Per quel che concerne le assegnazioni di finanziamenti agli studenti, i criteri di selezione al fine di stabilire i beneficiari dei finanziamenti verranno stabiliti dalle singole Facoltà richiedenti.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.10
Ciascun testo di convenzione dovrà evidenziare che sono a carico dell’Università inviante unicamente le spese relative al viaggio, mentre sono a carico dell’Università ospitante le spese di vitto e alloggio . Sono, pertanto, escluse, relativamente al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Università inviante, le spese relative alla missione.
Art.11
Visto quanto determinato nell’articolo precedente, si stabilisce quanto segue:
Spese di viaggio a carico dell’Ateneo: le somme necessarie a docenti e ricercatori per raggiungere le Università convenzionate saranno corrisposte alle seguenti condizioni:
a) aereo: le spese per biglietto aereo verranno calcolate con tariffe ridotte Pex quando possibile, con tariffa classe turistica negli altri casi;
b) treno: sarà corrisposto il prezzo del biglietto di prima classe con eventuale pernottamento in cuccetta;
c) veicoli propri: l’uso di mezzo proprio può essere autorizzato fino al confine nazionale. La percentuale da corrispondere verrà calcolata in base a tariffe ferroviarie di prima classe. Nel caso più persone viaggino con la stessa vettura, le spese verranno calcolate in base ad un solo partecipante. L’Amministrazione dell’Ateneo è sollevata dalla responsabilità di sinistri derivanti dall’uso di questo mezzo.
Art.12
In relazione alle spese di viaggio per studenti e specializzandi si stabilisce quanto segue:
a) aereo: l’uso del mezzo aereo è consentito soltanto per viaggi intercontinentali; per le spese del biglietto aereo vale quanto stabilito sub punto a) articolo precedente.
b) treno: i viaggi da compiere in Europa dovranno essere effettuati con l’uso del mezzo ferroviario¸ verrà corrisposto il prezzo del biglietto di seconda classe.
Art.13
La corresponsione anticipata delle somme assegnate per viaggio a docenti, ricercatori, specializzandi e studenti sarà effettuata solo dietro presentazione di preventivo di spesa.
Coloro che abbiano ricevuto anticipazioni dovranno produrre la relativa documentazione giustificativa decorsi 15 giorni dal termine del viaggio.
Art.14
Per le spese relative all’ospitalità del personale proveniente dalle Università estere convenzionate si stabilisce quanto segue:
a) per docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo saranno a carico di questa Amministrazione le spese relative al soggiorno (pernottamento, vitto e alloggio) in albergo di seconda categoria, fino ad un limite massimo di n.30 giorni di permanenza
b) per Rettori, Presidi e Dirigenti Amministrativi o loro delegati, saranno a carico dell’Ateneo le spese relative a sistemazione in albergo di prima categoria, i pasti e tutto ciò che è classificabile come spese di rappresentanza dal "Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" di questo Ateneo;
c) per gli studenti saranno da considerarsi a carico dell’Ateneo le spese relative alla sistemazione presso l’albergo convenzionato, nonché i pasti presso le mense universitarie. E’ possibile considerare il rimborso delle spese relative all’abbonamento ai mezzi pubblici urbani.
E’ possibile, su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, stipulare una convenzione di durata annua con albergo, presso il quale si possa provvedere alla sistemazione del personale proveniente dalle Università estere convenzionate, affinché l’Ateneo possa usufruire di condizioni più vantaggiose sui prezzi applicabili.
Art.15
Potranno essere corrisposte contribuzioni per pubblicazioni riguardanti l’attività di ricerca svolta, materiale didattico, bibliografico.
Art. 16
Le somme assegnate a ciascuna convenzione vengono impegnate, per le finalità previste, immediatamente al momento dello stanziamento sul cap. 10237.
Nel caso in cui le attività proposte non vengano realizzate entro l’anno per il quale sono stati richiesti i finanziamenti, e predisposti i relativi impegni, il responsabile della convenzione dovrà fornire le seguenti indicazioni:
- Motivazione della ritardata attuazione del programma
- Periodo esatto per il quale si prevede la realizzazione delle attività
- Nominativi delle persone che attueranno la mobilità
in mancanza di tali indicazioni non sarà possibile effettuare ulteriori assegnazioni alla stessa convenzione, per attività analoghe a quelle non realizzate.
Disposizioni finali
Art.17
Tutti i testi di quelle convenzioni che sono corredati da piani finanziari approvati dagli Organi Accademici verranno trasmessi al MURST, secondo le indicazioni e le modalità annualmente comunicate dallo stesso Ministero.
Art.18
Per quelle convenzioni che non hanno ottenuto l’approvazione del MURST per la stipula, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione potranno stabilire se il relativo finanziamento dovrà essere a totale carico dell’Ateneo.
Art.19
Nell’attesa che il MURST eroghi il finanziamento alle convenzioni che hanno ottenuto l’autorizzazione alla stipula, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono stabilire, al fine di poter dare immediata esecuzione ai vari programmi, di anticipare il finanziamento richiesto.
Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.