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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO “RAFFAELE LAPORTA”
1. Articolazione della SSIS Tra l'Università degli Studi di Chieti-Pescara, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante prof. Franco Cuccurullo; l'Università degli Studi de L'Aquila, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante prof. Luigi Bignardi; l'Università degli Studi di Teramo, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante prof. Luciano Russi; VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31/8/1933, n 1592; VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, con particolare riferimento all'art. 4, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti delle Scuole secondarie in apposite Scuole di specializzazione; VISTA la delibera del 7 giugno 1996 del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi; VISTO il D. P. R. n. 470 del 31 Luglio 1996: "Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria"; VISTA la C. M. "Iniziative per la formazione degli insegnanti - Determinazione della sede amministrativa regionale" del 16 gennaio 1998, prot. n. 80; VISTO il D.M. 26 maggio 1998, "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario"; VISTA le deliberazioni assunte dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi in data 8 aprile e 20 maggio 2002; TENUTO CONTO della attuale normativa e dei vincoli posti per l'attivazione delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, tenuto altresì conto della situazione della Regione Abruzzo e della articolazione del suo sistema universitario nonché dei bisogni e delle esigenze del suo sistema scolastico, le Università che sottoscrivono il presente Regolamento CONVENGONOsulla opportunità di costituire una Scuola di specializzazione interuniversitaria, articolata in tre Sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica denominata «Scuola interuniversitaria di specializzazione all'insegnamento secondario “Raffaele Laporta”» (d'ora in avanti SSIS).
Art. 1 Istituzione1. Sono Sezioni della «Scuola interuniversitaria di specializzazione all'insegnamento secondario “Raffaele Laporta”» e si impegnano al raggiungimento delle finalità formative di cui al successivo art. 2, secondo le modalità nello stesso indicate, le seguenti Università: Università degli studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara Università degli studi di L'Aquila Università degli studi di Teramo 2. La sede amministrativa della SSIS è costituita presso l'Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara che provvede, anche con risorse proprie, all'assolvimento di tutti i compiti di natura amministrativa ed organizzativa connessi con il funzionamento del COREFI di cui al successivo art. 3. Art. 2 Finalità1. Ciascuna Sezione della SSIS persegue in piena autonomia organizzativa le finalità formative di cui all'Allegato A del D. M. 26 maggio 1998 mediante lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'Allegato C (contenuti minimi qualificanti della Scuola) dello stesso D.M., con particolare riferimento all'Area 1 (formazione per la funzione docente), all'Area 2 (contenuti formativi degli indirizzi), all'Area 3 (laboratorio) e all'Area 4 (tirocinio). 2. Ciascuna sezione articola la propria attività in indirizzi. Gli indirizzi vengono istituiti in ragione della vocazione formativa delle sedi ed in coerenza con i corsi di laurea in esse attivati.
Art. 3. Il COREFI1. Per garantire ogni opportuno raccordo tra l'insieme delle iniziative che fanno capo alla SSIS e il necessario coordinamento tra le Sezioni e gli Indirizzi della stessa, le Università che sottoscrivono il presente Regolamento convengono sulla necessità di costituire un Coordinamento interateneo denominato «Coordinamento regionale formazione insegnanti» (d'ora in avanti COREFI) al quale demandano, ferme restando le competenze generali del Comitato universitario regionale di coordinamento, i compiti previsti nel presente Regolamento. 2. Il COREFI, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento: a) esercita le competenze necessarie per garantire il regolare funzionamento della SSIS; b) verifica l’applicazione dell’art. 2 e del successivo art. 7 in merito alla compatibilità con la normativa vigente e con le finalità definite dal presente Regolamento; in caso di incongruità ne richiede il riesame da parte degli Atenei interessati. c) rappresenta l'interlocutore diretto nei rapporti della SSIS con il Comitato di coordinamento delle Università abruzzesi, con il Ministero e con i responsabili dell'amministrazione scolastica e degli enti territoriali; d) propone annualmente al Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi la distribuzione, secondo opportuni parametri, delle iscrizioni e, nel caso di limitazione degli accessi, il numero dei posti disponibili per ciascuno degli Indirizzi istituiti, anche in collaborazione tra più Atenei, presso le singole Sezioni; e) su indicazioni delle Sezioni propone annualmente al Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi l'attivazione effettiva degli Indirizzi e delle relative classi di abilitazione, in relazione alle competenze, alle risorse, ai fabbisogni ed in particolare a quanto stabilito dal seguente punto 3. f) propone al Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi l'entità delle tasse e dei contributi da richiedere agli specializzandi della Scuola interuniversitaria e delle eventuali esenzioni o riduzioni degli stessi in relazione a condizioni particolari; g) propone al Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi la ripartizione tra le tre Università partecipanti delle risorse di provenienza ministeriale; h) definisce con le competenti autorità scolastiche gli accordi sulla cui base attivare la compartecipazione e la collaborazione del personale in ruolo nelle scuole secondarie e i periodi di tirocinio degli specializzandi presso gli istituti scolastici; i) attiva con le competenti autorità regionali e con altri enti, pubblici e privati, le opportune iniziative per garantire apporti e finanziamenti aggiuntivi, da destinare in particolare a borse di studio e a provvidenze in favore degli specializzandi; j) definisce, d'intesa con le autorità scolastiche regionali, in relazione ai mezzi a disposizione e agli eventuali accordi di collaborazione anche con altri enti, l'articolazione territoriale delle attività didattiche e di tirocinio, in modo da garantire la più ampia dislocazione delle stesse a livello delle tre Sezioni; k) assicura l'armonizzazione degli ordinamenti ed esprime orientamenti per le prove di accesso.
3. Nella determinazione dei numeri e delle iscrizioni di cui alla precedente lettera d) si dovrà fare riferimento a parametri omogenei, quali: il numero dei laureati di ciascuna Università nei settori di pertinenza degli Indirizzi istituiti, il diverso fabbisogno di specializzandi in relazione agli sbocchi prevedibili, un'equilibrata ripartizione dei carichi tenuto conto delle risorse didattiche disponibili, la presenza di competenze ed esperienze specifiche nel campo delle metodologie degli insegnamenti disciplinari. 4. I posti che, in una determinata Sezione e in un determinato Indirizzo, al termine delle prove di ammissione, restassero scoperti per esaurimento delle graduatorie saranno ridistribuiti, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, tra le graduatorie corrispondenti delle altre Sezioni le cui graduatorie non fossero esaurite. 5. Ulteriori fondi derivanti da finanziamenti ministeriali o da entrate proprie della Scuola danno luogo ad una gestione separata con rendicontazione autonoma allegata al bilancio dell'Università sede amministrativa della SSIS. Tali fondi sono gestiti secondo la normativa, in quanto applicabile, contenuta nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dall'Università sede amministrativa. 6. I fondi attribuiti alle Università partecipanti sono amministrati dalle stesse, con vincolo di destinazione, entro i propri bilanci. Egualmente le Sezioni potranno amministrare autonomamente fondi acquisiti singolarmente.
Art. 4 Composizione e sede del COREFI 1. Il COREFI è composto da:
2. Il Presidente è designato dai Rettori delle Università che costituiscono il Comitato di Coordinamento regionale delle Università abruzzesi, con mandato biennale. 3. Il Presidente: a) rappresenta il COREFI; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio; c) provvede all'esecuzione delle sue delibere; d) mantiene i necessari contatti con le Università consorziate sedi di Sezioni della SSIS ed esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio. 3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da un funzionario, designato dal Direttore amministrativo dell'Università sede amministrativa della SSIS, che assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i processi verbali. 4. Il Consiglio del COREFI è composto dal Presidente e dai Direttori di Sezione della SSIS. 5. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del COREFI, come specificate dall'articolo 3 del presente Regolamento e su ogni altra materia che gli venga sottoposta dal Presidente. 6. Il COREFI ha sede presso l'Università sede amministrativa della SSIS, si riunisce almeno ogni tre mesi per iniziativa del Presidente, e comunque quando ne faccia richiesta uno dei Direttori di Sezione. La convocazione è inviata dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, corredata dalla indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, essa può essere fatta telegraficamente con preavviso di tre giorni. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto da un suo delegato o dal componente universitario con la maggiore anzianità di ruolo; a parità, dal più anziano in età. 7. Il COREFI delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8. I verbali delle sedute sono trasmessi, a cura del Presidente, ai Rettori delle Università partecipanti.
Art. 5 Organizzazione delle Sezioni1. Le Sezioni della SSIS, così come definite al precedente art. 1, sono composte da: - Il Direttore di Sezione; - Il Consiglio di Sezione; - I Consigli di Indirizzo, ove costituiti. 2. Il Direttore di Sezione è eletto dal Consiglio di Sezione tra i professori di ruolo che vi afferiscono con un impegno didattico minimo, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento. Il Direttore di Sezione resta in carica per tre anni; il suo mandato è rinnovabile. Il Direttore di Sezione sovrintende al complesso di attività di pertinenza della Sezione. 3. La composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio della Sezione sono disciplinate dal Regolamento di Sezione, redatto in base alla normativa vigente ed al presente Regolamento. Ogni Sezione redige ed applica un Regolamento per il funzionamento delle proprie attività formative e didattiche. 4. Il Consiglio della Sezione provvede alla programmazione complessiva e al coordinamento delle attività didattiche e delle connesse procedure di verifica e di valutazione, fatti salvi gli aspetti didattici specifici eventualmente delegati ai Consigli di Indirizzo, ove costituiti, con le modalità stabilite dai Consigli di Sezione. Il Consiglio di Sezione è costituito da tutti i docenti con un impegno didattico minimo stabilito nei Regolamenti didattici delle singole Sezioni. In prima applicazione i Regolamenti didattici saranno redatti dai Senati Accademici delle sedi universitarie. 5. Il Consiglio di Indirizzo è costituito da tutti i docenti con un impegno didattico minimo stabilito nei Regolamenti didattici delle singole Sezioni. Il Consiglio di Indirizzo propone al Consiglio di Sezione la programmazione complessiva e al coordinamento delle attività didattiche e delle connesse procedure di verifica e di valutazione dei singoli indirizzi. 6. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del COREFI, dell'entità e della suddivisione dei posti di specializzazione disponibili, ciascun Consiglio di Sezione provvede ad elaborare il piano complessivo delle attività didattiche di propria pertinenza previste per l'anno accademico successivo, definendo altresì le modalità di copertura dei relativi insegnamenti e i conseguenti impegni di spesa. 7. Nel caso in cui si debba provvedere, per la copertura di insegnamenti, al bando e affidamenti o alla attivazione di contratti, le delibere relative sono assunte, per ciascuna Sezione ed in relazione agli Indirizzi attivati, dal relativo Consiglio. Gli ordinamenti didattici, la programmazione didattica ed il piano complessivo di copertura degli insegnamenti, con i conseguenti impegni di spesa, prima di essere sottoposti al COREFI, devono essere approvati dai Senati Accademici e dai Consigli di Amministrazione delle singole sedi di appartenenza. 8. I verbali delle sedute del Consiglio di Sezione, curati dal Segretario e controfirmati dal Direttore, sono trasmessi al COREFI.
Art. 6 Attività didattica delle Sezioni1. A ciascuna Sezione della SSIS compete la gestione diretta ed autonoma delle attività didattiche relative agli Indirizzi attivati, sulla base delle deliberazioni del COREFI a norma del precedente art. 4, compresa l'organizzazione del tirocinio presso le scuole convenzionate, sulla base degli accordi-quadro stabiliti dal COREFI: 2. le Sezioni operano con le risorse derivanti: a) dai contributi direttamente versati dagli specializzandi iscritti; b) da quelle specifiche messe a loro disposizione ed attribuite su proposta del COREFI; c) da ulteriori risorse ottenute dalle singole Università partecipanti. 3. Le Sezioni possono disporre di più sedi operative. Alle attività didattiche concorre il sistema scolastico della Regione Abruzzo secondo quanto stabilito da uno o più protocolli d'intesa operativa con la Sovrintendenza Scolastica Regionale, i Provveditorati agli Studi, l'IRRE.
Art. 7 Le Università convenzionate1. Compete alle singole Università convenzionate: a) garantire la copertura con propri docenti in servizio, ovvero tramite affidamenti e contratti, di tutti gli insegnamenti previsti per gli Indirizzi attivati di rispettiva pertinenza o ai quali esse collaborino; b) garantire idonee dotazioni di personale tecnico ed amministrativo per lo svolgimento dei compiti di segreteria e amministrativi di competenza delle rispettive Sezioni; c) garantire idonee dotazioni di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche e dei compiti di segreteria e amministrativi di competenza delle rispettive Sezioni. 2. Le Università convenzionate si riservano di contribuire, sulla base di specifici accordi interateneo, al funzionamento di ogni altra eventuale Sezione attivata ai sensi del presente Regolamento. 3. Ciascuna Università convenzionata definisce nel proprio Regolamento didattico gli ordinamenti didattici degli Indirizzi di pertinenza. 4. Ciascun Regolamento didattico individua altresì la Facoltà o le Facoltà alle quali potranno fare capo le attività didattiche degli Indirizzi di pertinenza, nel rispetto di quanto specificato all’art. 3, punto e.
Art. 8 Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento tra le tre Università di cui al precedente art. 1 ha la durata di quattro anni e può essere prorogato alla scadenza. 2. Eventuali modificazioni del presente Regolamento devono essere approvate dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi. La modifica è accolta quando sia stata approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato medesimo. 3. Mediante idonea deliberazione assunta con preavviso di almeno 3 mesi, è possibile il recesso di singoli Atenei, che si impegnano comunque al completamento dei corsi già iniziati. Con analoga procedura una singola Sezione può proporre al COREFI cambiamenti organizzativi o didattici.
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