| Ud'A
|Orientamento Universitario|Accesso
all'Università |Rinvio Militare |
| Rinvio servizio militare |
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Il rinvio del servizio militare è concesso, ai sensi delle
vigenti norme di legge, agli studenti che ne facciano richiesta ai Distretti Militari
o alle Capitaneria di Porto di appartenenza, quando risultino iscritti a: a) corsi di laurea o di diploma presso Università o Istituti di istruzione superiore; b) Scuole dirette a fini speciali; c) Corsi di specializzazione per accedere ai quali è prevista la laurea o di diploma finale, corso di dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento post -universitari presso la Scuola Normale di Pisa. L'Università ha, pertanto, il solo obbligo di rilasciare, a richiesta dell'interessato, il certificato di iscrizione e frequenza. Il beneficio è concesso: a) fino al venticinquesimo anno per i corsi di laurea aventi la durata triennale b) fino al ventiseiesimo anno per i corsi di laurea aventi la durata di quadriennale c) fino al ventisettesimo anno per i corsi aventi la durata di quinquennale d) fino al ventottesimo anno per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni Fermi restando i limiti massimi di età come sopra indicati il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di tre anni. Le domande di ritardo, unitamente alla documentazione prescritta, devono essere presentate ai Consigli di leva, Distretti militari e Capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata della classe a cui lo studente è interessato. Pro-memoria "Rinvio servizio militare"
(Estratto dalla G.U. n° 26 del 02.02.98) Decreto
Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 |