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Rinvio servizio militare
 
Il rinvio del servizio militare è concesso, ai sensi delle vigenti norme di legge, agli studenti che ne facciano richiesta ai Distretti Militari o alle Capitaneria di Porto di appartenenza, quando risultino iscritti a:
a) corsi di laurea o di diploma presso Università o Istituti di istruzione superiore;
b) Scuole dirette a fini speciali;
c) Corsi di specializzazione per accedere ai quali è prevista la laurea o di diploma finale, corso di dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento post -universitari presso la Scuola Normale di Pisa.
L'Università ha, pertanto, il solo obbligo di rilasciare, a richiesta dell'interessato, il certificato di iscrizione e frequenza. Il beneficio è concesso:
a) fino al venticinquesimo anno per i corsi di laurea aventi la durata triennale
b) fino al ventiseiesimo anno per i corsi di laurea aventi la durata di quadriennale
c) fino al ventisettesimo anno per i corsi aventi la durata di quinquennale
d) fino al ventottesimo anno per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni
Fermi restando i limiti massimi di età come sopra indicati il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di tre anni.
Le domande di ritardo, unitamente alla documentazione prescritta, devono essere presentate ai Consigli di leva, Distretti militari e Capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata della classe a cui lo studente è interessato.

Pro-memoria "Rinvio servizio militare" (Estratto dalla G.U. n° 26 del 02.02.98)
Le domande devono essere presentate:
1. non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno e devono corredate da certificato d'iscrizione o da dichiarazione temporanea sostitutiva.
2. non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti ad anni successivi e devono essere corredate dal certificato degli esami sostenuti o da una certificazione temporanea sostitutiva.
In via transitoria, agli studenti già immatricolati alla data del 1° novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 31.5.75 n. 191.
Le norme del decreto citato ai commi 1 e 2 dell'art 3 si applicano esclusivamente nei confronti degli studenti immatricolati dall'a.a. 1998/1999.
N.B.:
1. per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto ad un corso istruzione universitaria
2. per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto da piano studi
3. per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano studi del primo e secondo anno di corso
4. per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami previsti dal piano di studi del primo, secondo e terzo anno di corso
5. per la quinta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504
"Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (G.U. n. 26 del 2 febbraio 1998)