FNaCE - Statuto

Statuto


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	Art.1 (Assetto Federativo dei Comitati di Etica)

I Comitati di Etica (C.E.) si organizzano in una Federazione Nazionale denominata Federazione Nazionale dei Comitati di Etica (F.Na.C.E.).


	Art. 2 (Definizione del Comitato di Etica)

Il Comitato di Etica (C.E.) è un organismo indipendente espressione di una struttura istituzionale sanitaria o di ricerca scientifica costituito da medici e non il cui compito è di verificare che vengano salvaguardati la sicurezza, l'integrità ed i diritti della persona e di fornire pareri e creare occasioni formative sugli aspetti etici della prassi e della ricerca nelle scienze biomediche fornendo in questo modo una pubblica garanzia e rapportandosi per gli aspetti deontologici con i relativi organismi professionali.
Fanno parte della Federazione anche i C.E. per la ricerca sull'animale da esperimento che si pongono a tutela della qualità della vita e della morte degli animali come enti di terzietà tra Sponsor/Sperimentatore e Soggetto passivo.
I C.E. afferenti alla Federazione operano in sintonia con quanto previsto dalla dichiarazione di Helsinki (1964) incluse le revisioni di Tokio(1975), Venezia (l983) e HongKong (1989).
Ai fini del presente Statuto si intendono come C.E. anche quelle Commissioni Tecnico Scientifiche che siano sovrapponibili per funzioni, scopi e composizioni.


	Art. 3 (Sede della Federazione)

La Federazione ha sede presso l'ufficio di Presidenza.


	Art. 4 (Scopi della Federazione)

Le finalità della Federazione sono:

  1. Contribuire alla definizione dei compiti e degli standards minimi organizzativi e procedurali dei C.E. attraverso la promozione del dibattito bioetico in linea con le norme nazionali ed internazionali;
  2. Promuovere e coordinare le attività dei C.E. federati intese a garantire il dibattito bioetico;
  3. Promuovere e coordinare lo sviluppo della cultura bioetica anche attraverso l'organizzazione di attività formative;
  4. Favorire lo scambio di informazioni e strumenti operativi fra i C.E. federati.


	Art. 5 (Attività della Federazione)

La FNaCE si propone di:

  1. Promuovere e organizzare iniziative scientifiche e culturali ed almeno una conferenza annuale;
  2. Individuare e aggiornare i criteri di verifica del funzionamento dei C.E. federati e della conservazione del decoro fatta salva l'indipendenza degli stessi;
  3. Esprimere pareri indirizzi e direttive su aspetti di ordine procedurale favorendo la massima uniformità di linguaggio nel rispetto della autonomia di giudizio dei C.E. federati;
  4. Promuovere la riflessione su problematiche di ordine generale che possono concretizzarsi anche in indicazioni, orientamenti o pareri e linee-guida;
  5. Elaborare e fornire interpretazioni in ordine alle modalità attuative di principi e di norme dedotte da fonti diverse (raccomandazioni di organismi internazionali leggi statali e regionali codici deontologici professionali, ecc.);
  6. Designare propri rappresentanti presso Commissioni Comitati e/o Enti nazionali e sovranazionali;
  7. Fornire il proprio contributo alle Autorità istituzionali nello studio e nella attuazione di provvedimenti che attengano comunque a problematiche bioetiche.


	Art. 6 (Condizioni di appartenenza alla federazione)

Può appartenere alla Federazione quel C.E. i cui fondamenti istitutivi siano approvati dall'Assemblea (Art. 8) sulla base di una valutazione della corrispondenza degli stessi agli scopi della FNaCE.
I C.E. appartenenti alla Federazione condividono il presente Statuto e si impegnano a rispettarlo. Essi inoltre si impegnano a contribuire al funzionamento della Federazione nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto. La recessione della F.Na.C.E. può essere volontaria o stabilita dalla Assemblea su proposta della Giunta e sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.


	Art. 7 (Organi istituzionali)

Sono organi istituzionali della Federazione: l'Assemblea la Giunta e il Presidente della Federazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.


	Art. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dei C.E. Federati. La rappresentatività attiva viene comunque espressa da un singolo-delegato appositamente designato da ciascun C.E. ed accreditato presso la Presidenza.
L'Assemblea ha il compito di indicare le linee operative della FNaCE su tutti gli argomenti previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, attraverso il dibattito.
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno mediante avviso scritto ai C.E. federati, inviato non meno di 60 giorni prima della data della riunione.
Con preavviso di almeno 30 giorni possono essere convocate Assemblee straordinarie su decisione della Giunta della FNaCE (Art. 9) o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei C.E. Federati.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente della Federazione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Decano dei membri della Giunta.
L'ordine del giorno dei lavori redatto dal Presidente della Federazione (Art. 10) deve essere incluso nell'avviso di convocazione e deve tener conto di specifiche richieste della Giunta e di eventuali richieste di almeno il 20% dei C.E. federati. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono ritenute valide, in prima convocazione, quando vi sia la presenza di almeno il 50% dei delegati di cui al I comma del presente articolo.
Salvo casi diversi, esplicitamente indicati, l'Assemblea delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.
L'Assemblea elegge la Giunta ed il Presidente della Federazione secondo le modalità indicate nei successivi artt. 9 e 10.


	Art. 9 (La Giunta)

La Giunta della Federazione è costituita da 14 membri appartenenti di diritto all'Assemblea più il Presidente.
La Giunta viene eletta a scrutinio segreto dai delegati di cui al I comma art. 8.
Ciascun membro delegato esprime un numero di preferenze pari al numero dei componenti della Giunta. Risultano eletti i membri dell'Assemhlea chea abbiano raccolto il più alto numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero previsto. A parità di preferena, prevarrà l'anzianità anagrafica.
La Giunta rimane in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, impedimento superiore a 6 mesi o decesso un membro della Giunta viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di riduzione al 50% dei componenti la Giunta e nell impossibilità di una loro sostituzione deve essere indetta una Assemblea anche straordinaria per provvedere ad una nuova elezione della Giunta.
La Giunta è convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno mediante regolare avviso del Presidente della F.Na.C.E. contenente l'ordine del giorno dei lavori inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data designata della riunione. La Giunta può essere convocata anche in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, che ha l'obbligo di convocazione in caso di richiesta scritta, con specifico ordine del giorno, di almeno il 50% dei componenti della Giunta.
La Giunta ha il compito di redigere e sottoporre all'esame dell'Assemblea proposte e piani organici su tutti gli aspetti previsti ai precedenti artt. 4 e 5. Essa ha altresi il dovere di dare attuazione alle iniziative approvate dall'Assemblea.
Le delibere della Giunta sono valide, salvo casi diversi specificamente indicati, quando approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti della stessa.


	Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente della F.Na.C.E. è uno dei membri appartenenti di diritto all'Assemblea e viene eletto dalla stessa, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei delegati presenti validamente riuniti.
Il Presidente rimane in carica per tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Egli ha l'obbligo di convocare l'Assemblea e la Giunta, di redigere l'ordine del giorno dei lavori e di presiederne e coordinarne le riunioni e le attività. Di concerto con i componenti della Giunta elabora proposte per l'Assemblea, dà attuazione alle delibere della stessa ed a quelle della Giunta e vigila sul regolare ed armonico funzionamento di tutte le attività della Federazione.
Il Presidente designa un componente della Giunta quale suo sostituto in caso di suo impedimento temporaneo, comunque non superiore a sei mesi nel qual caso deve essere indetta un'Assemblea anche straordinaria per procedere a nuova elezione.
Egli, all'inizio del suo mandato, costituisce altresì un ufficio di Presideza, di cui fa parte con compiti di Segretario e Tesoriere un membro da lui prescelto fra tutti i componenti dei C.E. federati. Il Segretario prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e dell' Assemblea.


	Art. 11 (Modifiche dei fondamenti istitutivi)

Modifiche dei fondamenti istitutivi della Federazione possono essere proposte sia dai C.E. Federati sia dalla Giunta. Le proposte di modifica avanzate dai C.E. Federati devono essere sottoscritte da almeno il 40% del totale dei C.E. Federati. Le proposte di modifica avanzate dalla Giunta devono essere approvate con una maggioraza assoluta degli appartenenti alla stessa. Tutte le proposte di modifica dei fondamenti istitutivi devono essere sottoposte all'approvcrzione dell'Assemblea anche in convocazione straordinaria, e richiedono una maggioranza di almeno i due terzi dei C.E. Federati. La votazione può avvenire anche in forma epistolare.


	Art. 12 (Collegio dei revisori)

La gestione della Federazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea dei Soci per una durata analoga a quella della Giunta.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.


	Art. 13 (Scioglimento)

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.


	Art. 14 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie tra C.E. e tra questi e la Federazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alle competenze di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea per durata analoga a quella della Giunta e non sono immediatamente rieleggibili.
Il loro lodo sarà inappellabile.


	Art. 15 (Patrimonio ed esercizio sociale)

Il patrimonio è costituito:

  1. Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
  2. Da eventuali legati donazioni e lasciti;
  3. Da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno ed il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.


	Art. 16 (Norme transitorie)

Al momento della Costituzione della Federazione si conviene che, contestualmente, sia insediata l'Assemblea dei membri fondatori con il compito di eleggere una Giunta provvisoria costituita da 14 membri ed il Presidente secondo le modalità previste dai precedenti artt. 8 e 9.
I compiti della Giunta provvisoria oltre a quelli previsti dal precedente art. 9 sono quelli di avviare le attività della Federazione, provvedere a quanto necessario per lo svolgimento della prima Assemblea ordinaria e redigere apposito Regolamento attuativo dei fondamenti istitutivi nonché le linee guida per le procedure operative, entrambi da sottoporre alla approvazione della Assemblea stessa entro sei mesi dal suo insediamento.
La Giunta provvisoria rimane in carica fino all'approvazione e comunque non più di un anno.