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Art.1 (Assetto Federativo dei Comitati di Etica)
I Comitati di Etica (C.E.) si organizzano in una Federazione Nazionale denominata Federazione Nazionale dei Comitati di Etica (F.Na.C.E.).
Art. 2 (Definizione del Comitato di Etica)
Il Comitato di Etica (C.E.) è un organismo indipendente espressione di una
struttura istituzionale sanitaria o di ricerca scientifica costituito da
medici e non il cui compito è di verificare che vengano salvaguardati la
sicurezza, l'integrità ed i diritti della persona e di fornire pareri e
creare occasioni formative sugli aspetti etici della prassi e della
ricerca nelle scienze biomediche fornendo in questo modo una pubblica
garanzia e rapportandosi per gli aspetti deontologici con i relativi
organismi professionali.
Fanno parte della Federazione anche i C.E. per la ricerca sull'animale da
esperimento che si pongono a tutela della qualità della vita e della morte
degli animali come enti di terzietà tra Sponsor/Sperimentatore e Soggetto
passivo.
I C.E. afferenti alla Federazione operano in sintonia con quanto previsto
dalla dichiarazione di Helsinki (1964) incluse le revisioni di Tokio(1975),
Venezia (l983) e HongKong (1989).
Ai fini del presente Statuto si intendono come C.E. anche quelle
Commissioni Tecnico Scientifiche che siano sovrapponibili per funzioni,
scopi e composizioni.
Art. 3 (Sede della Federazione)
La Federazione ha sede presso l'ufficio di Presidenza.
Art. 4 (Scopi della Federazione)
Le finalità della Federazione sono:
Art. 5 (Attività della Federazione)
La FNaCE si propone di:
Art. 6 (Condizioni di appartenenza alla federazione)
Può appartenere alla Federazione quel C.E. i cui fondamenti istitutivi
siano approvati dall'Assemblea (Art. 8) sulla base di una valutazione
della corrispondenza degli stessi agli scopi della FNaCE.
I C.E. appartenenti alla Federazione condividono il presente Statuto e si
impegnano a rispettarlo. Essi inoltre si impegnano a contribuire al
funzionamento della Federazione nelle forme e nei modi stabiliti dal
Regolamento attuativo dello Statuto. La recessione della F.Na.C.E. può
essere volontaria o stabilita dalla Assemblea su proposta della Giunta e
sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.
Art. 7 (Organi istituzionali)
Sono organi istituzionali della Federazione: l'Assemblea la Giunta e il Presidente della Federazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Art. 8 (L'Assemblea)
L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dei C.E. Federati. La
rappresentatività attiva viene comunque espressa da un singolo-delegato
appositamente designato da ciascun C.E. ed accreditato presso la
Presidenza.
L'Assemblea ha il compito di indicare le linee operative della FNaCE su
tutti gli argomenti previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, attraverso
il dibattito.
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno
mediante avviso scritto ai C.E. federati, inviato non meno di 60 giorni
prima della data della riunione.
Con preavviso di almeno 30 giorni possono essere convocate Assemblee
straordinarie su decisione della Giunta della FNaCE (Art. 9) o su
richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei C.E. Federati.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente della
Federazione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Decano dei
membri della Giunta.
L'ordine del giorno dei lavori redatto dal Presidente della Federazione
(Art. 10) deve essere incluso nell'avviso di convocazione e deve tener
conto di specifiche richieste della Giunta e di eventuali richieste di
almeno il 20% dei C.E. federati. Le Assemblee ordinarie e straordinarie
sono ritenute valide, in prima convocazione, quando vi sia la presenza
di almeno il 50% dei delegati di cui al I comma del presente articolo.
Salvo casi diversi, esplicitamente indicati, l'Assemblea delibera con voto
palese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.
L'Assemblea elegge la Giunta ed il Presidente della Federazione secondo le
modalità indicate nei successivi artt. 9 e 10.
Art. 9 (La Giunta)
La Giunta della Federazione è costituita da 14 membri appartenenti di
diritto all'Assemblea più il Presidente.
La Giunta viene eletta a scrutinio segreto dai delegati di cui al I comma
art. 8.
Ciascun membro delegato esprime un numero di preferenze pari al numero dei
componenti della Giunta. Risultano eletti i membri dell'Assemhlea chea
abbiano raccolto il più alto numero di preferenze, fino alla concorrenza
del numero previsto. A parità di preferena, prevarrà l'anzianità
anagrafica.
La Giunta rimane in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere
eletti per non più di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, impedimento superiore a 6 mesi o decesso un membro
della Giunta viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di
riduzione al 50% dei componenti la Giunta e nell impossibilità di una loro
sostituzione deve essere indetta una Assemblea anche straordinaria per
provvedere ad una nuova elezione della Giunta.
La Giunta è convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno mediante
regolare avviso del Presidente della F.Na.C.E. contenente l'ordine del
giorno dei lavori inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla
data designata della riunione. La Giunta può essere convocata anche in via
straordinaria, su iniziativa del Presidente, che ha l'obbligo di
convocazione in caso di richiesta scritta, con specifico ordine del giorno,
di almeno il 50% dei componenti della Giunta.
La Giunta ha il compito di redigere e sottoporre all'esame dell'Assemblea
proposte e piani organici su tutti gli aspetti previsti ai precedenti artt.
4 e 5. Essa ha altresi il dovere di dare attuazione alle iniziative
approvate dall'Assemblea.
Le delibere della Giunta sono valide, salvo casi diversi specificamente
indicati, quando approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti della
stessa.
Art. 10 (Il Presidente)
Il Presidente della F.Na.C.E. è uno dei membri appartenenti di diritto
all'Assemblea e viene eletto dalla stessa, a scrutinio segreto ed a
maggioranza dei delegati presenti validamente riuniti.
Il Presidente rimane in carica per tre anni e può essere eletto per non
più di due mandati consecutivi.
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Egli ha
l'obbligo di convocare l'Assemblea e la Giunta, di redigere l'ordine del
giorno dei lavori e di presiederne e coordinarne le riunioni e le attività.
Di concerto con i componenti della Giunta elabora proposte per
l'Assemblea, dà attuazione alle delibere della stessa ed a quelle della
Giunta e vigila sul regolare ed armonico funzionamento di tutte le
attività della Federazione.
Il Presidente designa un componente della Giunta quale suo sostituto in
caso di suo impedimento temporaneo, comunque non superiore a sei mesi nel
qual caso deve essere indetta un'Assemblea anche straordinaria per
procedere a nuova elezione.
Egli, all'inizio del suo mandato, costituisce altresì un ufficio di
Presideza, di cui fa parte con compiti di Segretario e Tesoriere un membro
da lui prescelto fra tutti i componenti dei C.E. federati. Il Segretario
prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e dell'
Assemblea.
Art. 11 (Modifiche dei fondamenti istitutivi)
Modifiche dei fondamenti istitutivi della Federazione possono essere proposte sia dai C.E. Federati sia dalla Giunta. Le proposte di modifica avanzate dai C.E. Federati devono essere sottoscritte da almeno il 40% del totale dei C.E. Federati. Le proposte di modifica avanzate dalla Giunta devono essere approvate con una maggioraza assoluta degli appartenenti alla stessa. Tutte le proposte di modifica dei fondamenti istitutivi devono essere sottoposte all'approvcrzione dell'Assemblea anche in convocazione straordinaria, e richiedono una maggioranza di almeno i due terzi dei C.E. Federati. La votazione può avvenire anche in forma epistolare.
Art. 12 (Collegio dei revisori)
La gestione della Federazione è controllata da un Collegio di Revisori
costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea dei Soci per una
durata analoga a quella della Giunta.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare
la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e controllo.
Art. 13 (Scioglimento)
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 14 (Controversie)
Tutte le eventuali controversie tra C.E. e tra questi e la Federazione e i
suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione alle competenze di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea
per durata analoga a quella della Giunta e non sono immediatamente
rieleggibili.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 15 (Patrimonio ed esercizio sociale)
Il patrimonio è costituito:
Art. 16 (Norme transitorie)
Al momento della Costituzione della Federazione si conviene che,
contestualmente, sia insediata l'Assemblea dei membri fondatori con il
compito di eleggere una Giunta provvisoria costituita da 14 membri ed il
Presidente secondo le modalità previste dai precedenti artt. 8 e 9.
I compiti della Giunta provvisoria oltre a quelli previsti dal precedente
art. 9 sono quelli di avviare le attività della Federazione, provvedere a
quanto necessario per lo svolgimento della prima Assemblea ordinaria e
redigere apposito Regolamento attuativo dei fondamenti istitutivi nonché
le linee guida per le procedure operative, entrambi da sottoporre alla
approvazione della Assemblea stessa entro sei mesi dal suo insediamento.
La Giunta provvisoria rimane in carica fino all'approvazione e comunque
non più di un anno.
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