|
|||
Articolo 1
Il presente regolamento è inteso a indicare le modalità attuative dei contenuti dello Statuto della Federazione Nazionale dei Comitati d'Etica, votato dall'Assemblea dei fondatori il 21 Giugno 1995.
Articolo 2
La definizione di Comitato di Etica [CE], di cui all'art. 2 dello Statuto,
stabilisce il profilo essenziale dei CE federati, di cui risultano
fondamentali i caratteri di interdisciplinarità, garanzia pubblica del
rispetto dei diritti della persona, coerenza con le direttive etico-
deontologiche internazionali.
Tali caratteri si concretano nell'applicazione dei principi etici
enunciati nelle direttive internazionali, nella composizione
interdisciplinare e nelle procedure operative dei CE federati, come
risultano dai rispettivi statuti e regolamenti, di cui deve essere
depositata copia presso l'ufficio di Presidenza della Federazione all'atto
della richiesta di adesione alla stessa.
Articolo 3
Presso l'ufficio di Presidenza della Federazione sarà istituito un registro dei CE federati suddivisi per tipologie, al fine di rendere possibile il coordinamento.
I CE federati potranno assumere le seguenti tipologie:
Come previsto dallo Statuto (art. 2), i CE federati devono essere
espressione di strutture sanitarie o scientifiche di comprovata
affidabilità conformi agli orientamenti della F.Na.C.E. ed eventualmente
accreditati secondo specifiche normative. Essi pertanto non possono
essere costituiti come società private aventi il solo scopo di fornire
pareri in materia di etica biomedica.
L'articolazione dei vari livelli di competenza territoriale dei CE
rappresenta un delicato snodo organizzativo per il funzionamento dei CE;
la Federazione si riserva di suggerire agli organi competenti, attraverso
un documento specifico, una proposta per l'accreditamento dei CE locali e
la definizione del ruolo delle Commissioni regionali.
La Federazione si propone di essere punto di riferimento per i CE e
garanzia del decoro e della serietà dei CE federati presso le istituzioni
e l'opinione pubblica.
La tutela e la promozione dei diritti fondamentali della persona nell'area
delle scienze della vita e della cura della salute è finalità propria dei
CE.
Composizione: Deve comprendere competenze in scienze umane e in area
tecnico-scientifica.
Ogni CE deve lavorare sulla base di procedure operative chiare e
pubblicamente disponibili (Norme di buona pratica clinica,Glossario,
n. 10).
Gli scopi della Federazione (definizione di standard minimi, coordinamento,
formazione, informazione), esposti all'art. 4 dello Statuto, si intendono
perseguiti attraverso le attività di cui all'art. 5 dello Statuto stesso.
Ove necessario, la Giunta può istituire dei Gruppi di Lavoro finalizzati
allo svolgimento di ricerche, all'elaborazione di documenti su temi
specifici e in generale alla realizzazione delle attività previste dallo
Statuto. Tali Gruppi saranno nominati dalla Giunta e forniranno
periodicamente a quest'ultima e all'Assemblea una relazione sull'attività
svolta.
I CE appartenenti alla Federazione sono impegnati dall'art. 6 dello
Statuto a contribuire al funzionamento della Federazione stessa. Tale
contributo è costituito dal versamento di una quota stabilita annualmente
dalla Giunta per la copertura delle spese. I CE federati si impegnano
altresì a ricercare e suggerire altre forme di finanziamento della
Federazione, purchè coerenti con le premesse della Federazione stessa,
che rendano possibile la realizzazione delle attività previste dallo
Statuto.
La recessione volontaria dalla Federazione può essere comunicata
direttamente alla Presidenza, che provvederà ad informare la Giunta e
l'Assemblea.
Il Presidente e i membri della Giunta eletti dall'Assemblea possono essere
sfiduciati dalla stessa in presenza di gravi motivi, in analogia a quanto
indicato nell'art. 10 di questo Regolamento.
A garanzia della minoranza in decisioni che riguardino pareri o azioni
della Federazione sarà espressamente contemplata nel relativo documento
l'espressione di un'eventuale opinione di minoranza.
Articolo 4
Tali diritti hanno trovato varie e ripetute formulazioni nei principali
documenti etico-deontologici nazionali e internazionali, i quali
costituiscono perciò un patrimonio comune di valori che devono essere
promossi da tutti i CE.
Si ritiene essenziale che i CE facciano riferimento almeno alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo(0NU, 1948), alla
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà
fondamentali (Trattati di Roma, 1950) e, particolarmente in relazione
alla ricerca biomedica, alla Dichiarazione di Helsinki nella
versione più recente (Hong Kong 1989), alle Norme di buona pratica
clinica (UE, Good Clinical Practice,1991) recepite nel D.M. del
27 Aprile 1992 (Supplemento Gazzetta Ufficiale N. 86) e alle Direttive
etiche internazionali per la ricerca biomedica condotta sui soggetti umani
(CIOMS, Ginevra 1993).
I documenti del Consiglio d'Europa, del Comitato Nazionale per la Bioetica
e il Codice Deontologico della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri costituiscono altresi un imprescindibile sussidio al
perseguimento delle finalità proprie dei CE.
Le procedure dei CE federati devono prevedere garanzie di democraticità
nelle decisioni e strumenti per la tutela del rispetto delle persone, in
linea con le raccomandazioni etico-deontologiche internazionali.
Articolo 5
La composizione numerica del Comitato di Etica non deve essere inferiore
a 5 membri nel caso in cui il Comitato di Etica esprima pareri sulla
pratica biomedica. I suddetti 5 membri devono comprendere un medico
chirurgo, un diplomato in materia sanitaria, un rappresentante dei
cittadini-pazienti, un giurista ed un filosofo o teologo con preferenziale
competenza nell'ambito dell'etica.
Nel caso in cui il Comitato di Etica sia chiamato ad esprimere pareri su
Sperimentazioni includendo o meno l'uso di farmaci esso deve essere
composto da non meno di 9 membri. Alle competenze dei 5 membri
precedentemente indicati devono essere in questo caso aggiunti almeno
ulteriori 4 membri con le competenze di seguito indicate: farmacologiche,
medico legali, epidemiologiche e statistiche.
Purché sia salvaguardata la collegialità del giudizio espresso in unico
documento alcune competenze potranno anche essere ottenute non
contestualmente.
Per la sperimentazione sull'animale deve essere inserito un membro con
competenza di medicina veterinaria.
Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
Almeno 2 membri devono essere esterni alla Struttura in cui opera il
Comitato di Etica.
Articolo 6
Alcuni criteri di riferimento al proposito sono offerti dalle Guidelines
and Recomendations for European Ethics Committes, dell'Ethics Working
Party dell'European Forum for Good Clinical Practice (giugno 1995), che
rappresentano un'utile guida anche per i CE aderenti alla Federazione.
La Federazione ritiene che le procedure minime standard dei CE federati
debbano riflettere i seguenti criteli irrinunciabili:
E' necessario che i CE siano in condizione di accedere a fondi per
svolgimento delle attività istituzionali, la documentazione e
l'aggiornamento dei membri anche per partecipazioni a corsi o congressi,
le passwords per banche dati, le spese di Segreteria, le quote di adesione
alla Federazione.
La Federazione raccomanda che per il rinnovo o per la costituzione di
nuovi CE il rappresentante dell'Istituzione faccia prefelibilmente domanda
di indicazione di uno (o più) membri agli organismi istituzionali (Ordini
professionali, Collegi, Facoltà Universitarie, Società Scientifiche, IRCSS,
Organizzazioni confessionali o laiche rappresentative della comunità
locale etc.); la nomina viene ratificata dall'Istituzione e l'elenco dei
membri del CE con relativa qualifica deve essere pubblicamente disponibile
Articolo 7
In particolare, la Federazione si impegna ad aprire una pagina elettronica
cui possano afferire dati e comunicazioni provenienti dai CE federati e a
cui gli stessi possano accedere per documentazione e informazioni; dipende
dal contributo degli stessi CE che tale sito possa divenire uno strumento
utile di scambio culturale.
Inoltre, la Federazione si impegna a promuovere anche attraverso il
patrocinio la realizzazione di corsi di aggiornamento per membri di CE e
ricercatori e la costituzione di borse di studio per la ricerca in
bioetica.
Articolo 8
Sentita la relazione dei rispettivi gruppi, la Giunta mette a punto le
iniziative pertinenti alle rispettive materie in oggetto e ne cura la
realizzazione avvalendosi delle risorse esistenti ed eventualmente
cercandone all'esterno.
Articolo 9
I CE appartenenti alla Federazione si impegnano ad accettare "on site
visit" da parte di delegati della F.Na.C.E.
Le spese sostenute dai membri della Giunta e dal Presidente per
l'attuazione delle iniziative statutarie ratificata dalla Giunta sono a
carico della Federazione.
Articolo 10
La Presidenza si impegna ad aggiornare la giunta e i membri che ne
facessero richiesta sull'elenco degli aderenti alla Federazione.
La Giunta può inoltre proporre all'Assemblea dei CE federati di decretare
la recessione di un CE sulla base di ben documentate ragioni (art. 6 dello
Statuto).
I criteri per una tale iniziativa sono da ravvisare anzitutto in posizioni
o comportamenti di un CE federato che contraddicano agli scopi e alle
attività della Federazione enunciati negli artt. 4 e 5 dello Statuto o
alle finalità cui sono preposti i CE secondo la definizione dell'art. 2;
per morosità nei confronti della F.Na.C.E.; è inoltre imprescindibile il
rispetto dei principi enunciati nei documenti etico-deontologici in
materia, fra cui primario è il rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Ove approvato dall'Assemblea, il provvedimento di recessione è
immediatamente operativo.
Articolo 11
Articolo 12
![]()