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La tutela giudiziaria


La richiesta di risarcimento al sanitario è solitamente fatta attraverso una azione giudiziaria che può essere direttamente proposta sia innanzi la giudice civile o nell'eventuale giudizio penale che vede il medico imputato (da solo o assieme ad altri colleghi) del reato di lesioni colpose o omicidio colposo.
La compagnia di assicurazione solitamente mette in campo un proprio legale e, quando necessario, i consulenti tecnici che però tuteleranno essenzialmente gli interessi della compagnia, interessi che ovvamente non divergono da quelli del professionista oggetto del giudizio.
Il sanitario però è bene che interessi della vertenza anche un avvocato di propria fiducia e pertanto per lo scopo, sarà costretto ad accollarsi delle spese che sicuramente non saranno di lieve entità.
Per questa ragione sarebbe opportuno che chi intende fornirsi una copertura assicurativa il più possibile idonea a garantirgli un indennizzo totale in caso di eventi risarcibili, stipuli anche una apposita polizza per la tutela giudiziaria; il suo costo è relativamente modesto superando difficilmente le due-trecentomilalire.
Con tale polizza la Compagnia di assicurazione si assume l'obbligo di farsi carico di tutte le spese legali anche per eventuali perizie e consulenze da esperirsi nei vari procedimenti in sede giudiziale ed extragiudiziale che possono coinvolgere il sottoscrittore.
La copertura assicurativa fornisce anche un idoneo servizio di consulenza ed è operativa anche in caso di arbitrati o di vertenza innanzi agli ordini professionali o a giurì d'onore.
Se poi il giudizio a cui l'assicurato è interessato non si chiudesse con esito favorevole vengo indennizzate anche tutte le spese legali e di giustizia, sempre nei limiti del massimale contrattualmente previsto, liquidate a favore della controparte.
La copertura inizierà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la polizza viene sottoscritta per le ipotesi di azioni promosse in relazione a responsabilità extracontrattuale (la natura di tale tipo di responsabilità è già stata spiegata nelle precedenti parti del testo) e per i procedimenti con rilevanza penale.
Per tutte le altre ipotesi la copertura sarà operativa dopo un periodo (che tecnicamente in terminologia assicurativa viene chiamato di carenza) di 90 giorni.
La copertura sarà poi valida per tutti quelle azioni intervenute nel periodo assicurato o comunque presentate entro un anno dalla cessazione del contratto ma riferibili a fatti giudizialmente avvenuti nel periodo assoggettato a copertura.
Perché la copertura assicurativa sia concretamente operativa è comunque essenziale che la controversia giudiziale che coinvolge l'assicurato sia sorta dopo la stipula.
Allo scopo è bene chiarire che in sede penale la data del sinistro è identificabile con quella cui si fa risalire la commissione del reato e non quella in cui è stata notificata l'informazione di garanzia o qualunque altro atto informativo perché questo può avvenire parecchi mesi dopo il fatto oggetto di procedimento.
Sotto il profilo civilistico la data è da intendersi come quella in cui si è verificato l'evento qualificato come dannoso (potrebbe per esempio essere quello in cui è stato effettuato un intervento chirurgico non perfettamente riuscito).
Una tale polizza comprende comunque alcune esclusioni che è bene che il sottoscrittore si faccia chiaramente specificare prima della sottoscrizione. Generalmente non rientrano in garanzia: il pagamento di multe, oblazioni, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; gli oneri fiscali relativi all'azione legale quale la eventuale bollatura di documenti, le spese di registrazione delle sentenze o altri atti facenti parte del giudizio o della transazione.
Categoricamente esclusi sono ovviamente le spese che derivano da fatti dolosi dello stesso assicurato.
Per le controversie di carattere fiscale (quelle innanzi alle commissioni tributarie e quelle relative ai successivi gradi) la copertura viene concessa solo se espressamente richiesta e previa corresponsione di un sovrapprezzo da concordarsi tra assicurato ed assicuratore.
È bene poi, sempre che i costi non diventino eccessivi e che il professionista operi a livello internazionale, estendere la territorialità della copertura anche per le azioni legali intraprese innanzi ad autorità giudiziarie ed arbitrali non italiane.
Molto spesso può accadere che il sanitario che già possiede una copertura per la responsabilità civile fruisca già con questa di una, sia pur limitata, copertura per le spese di carattere giudiziario.
In questo caso la polizza per la tutela giudiziaria interviene ad integrazione della stessa e sarà operativa dopo che l'assicurazione di responsabilità civile avrà esaurito la sua specifica copertura o qualora l'assicurato voglia utilizzare un legale di sua fiducia, diverso da quello fornita dall'assicurazione r.c..
Il sanitario che si garantisce con un tale tipo di polizza dovrà informare l'assicurazione (con la denuncia del sinistro) ogni volta in cui deve difendersi da una accusa o richiesta giudiziale o stragiudiziale che comporti un'azione legale richiedendo alla compagnia che sia la stessa a fornirgli l'assistenza di professionisti specializzati o segnalando egli stessi il nome dell'avvocato e/o perito personalmente scelto.
Una volta interessata la compagnia di assicurazione l'assicurato non può, pena la perdita parziale o totale della copertura specifica, assumere iniziative autonome come dar vita ad azioni legali, parallele o incidentali o pervenire ad accordi transattivi in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della compagnia di assicurazione. Lo scopo di una tale preventiva autorizzazione è facilmente individuabile nel fatto che le assicurazioni interessate a questo tipo di copertura vogliono evitare che il cliente giunga a transigere l'eventuale azione in corso non curandosi delle spese da pagare alla controparte sapendo che in ogni caso di questa si farà carico il suo assicuratore.
Qualora non vi sia accordo tra assicurato e impresa assicuratrice in merito alla gestione del sinistro intervenendo valutazioni diverse in merito alla possibilità di affrontare o meno una vertenza, la decisione verrà demandata, in forza ad una espressa clausola presente in questo tipo di polizza, ad un apposito collegio arbitrale composto da professionisti della materia.