Si parla di contratto assicurativo ogni qualvolta una società abilitata nello Stato
all'esercizio dell'assicurazione si obbliga, entro dei limiti convenuti ed accettati sia
da chi richiede la copertura che dalla compagnia stessa (il cosiddetto massimale) a
risarcire il contraente (assicurato) di un danno che questi viene a subire per circostanze
non imputabili ad una sua precisa volontà cioè non dolosamente poste in essere) e
rientranti tra quelle espressamente ipotizzate nel contratto stesso.
Come contropartita per questa obbligazione da parte della compagnia di assicurazione
l'assicurato si impegna ovviamente a corrispondere periodicamente e per tutto il periodo
di durata del contratto (comunemente chiamato con il termine di polizza) una somma di
denaro prestabilita a titolo di corrispettivo (premio).
Il rapporto con il mondo assicurativo sostanzialmente può essere indirizzato all'ottenimento di due
tipi di risultati:
-
una garanzia in relazione alla durata e cessazione della vita umana. Stiamo in questo caso parlando
delle polizze del cosiddetto ramo vita che garantiscono al sottoscrittore, dietro il pagamento con
periodicità (in genere annuale) di un premio in denaro, la corresponsione, in un certo periodo della
vita, di una somma prestabilita al momento della sottoscrizione. Detto pagamento può consistere nella
liquidazione di un importo capitale in unica soluzione (tutto e subito al momento della scadenza)
oppure nel versamento con periodicità (in genere mensile) di una rendita che durerà sino al momento
della morte.
Questo tipo di polizza può essere predisposta a favore del sottoscrittore ed in questo caso sarà lui a
godere dei benefici della liquidazione del capitale o della corresponsione della rendita, oppure a
favore di terzi (per esempio coniuge e figli) i quali potranno beneficiare della liquidazione in caso
di morte del contraente.
-
l'altra categoria di garanzie ottenibili a livello di copertura assicurativa è quella relativa ai
rischi derivanti da danni a cose e a persone; stiamo parlando in questo caso del ramo danni nel
quali la polizza viene sottoscritta al fine di liberare l'assicurato (nei limiti convenuti nelle condizioni
della polizza sottoscritta) qualora venga chiamato a risarcire patrimonialmente danni reclamati da
terze persone.
È bene rammentare che ogni contratto d'assicurazione deve essere fatto per iscritto e che normalmente,
trattandosi di contratti già predisposti dalle varie compagnie che operano sul mercato, vengono
sottoposti all'attenzione e alla firma dei soggetti interessati sotto forma di modulo prestampato con
tutta una serie di clausole alle quali si può aderire inserendole come parte integrante del contratto,
o dissentire con la conseguente esclusione.
Ogni contratto di assicurazione ha una data dalla quale inizia a decorrere la garanzia e un'altra che
indica quando la copertura viene a cessare. Importante è chiarire, annotandola sul contratto, la data
di decorrenza della copertura che in ogni caso non potrà essere pregressa a quella del momento della
sottoscrizione.
È opportuno già in questa fase espositiva ricordare che per quanto riguarda le polizze di copertura
della responsabilità civile professionale, ed in particolar modo per quella da attività sanitaria, il
risarcimento può venire richiesto per fatti accaduti parecchio tempo prima dell'avvenuta stipula della
polizza, come quando gli effetti negativi di un intervento male eseguito si manifestano dopo alcuni
anni dalla sua esecuzione.
Quando stipulerà una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla sua attività,
il medico dovrà tenere presente che i rischi assicurati saranno sempre e solo quelli derivanti dalla
attività svolta dopo la data di sottoscrizione o comunque di quella pattuita per l'operatività della
polizza.
Lo stesso discorso è riferibile alla data di scadenza della polizza che deve essere chiaramente
indicata nel contratto.
Solitamente viene previsto che se entro un termine prestabilito e antecedente alla scadenza prevista
nessuna delle parti contraenti (assicurazione o assicurato) provvderanno a disdettare il rapporto
continuerà per analogo periodo alle stesse condizioni; si parla in questo caso di rinnovazione
automatica. In questo modo un contratto con durata annuale può durare per alcuni decenni se nessuna
delle due parti lo disdetta alla scadenza nei termini e nelle forme stabilite.
Sempre con riferimento alle polizze per responsabilità professionale medica va sottolineato che anche
in caso di risoluzione del rapporto e abbandono quindi della copertura assicurativa ad una certa data
(quella di scadenza della polizza non rinnovata) la compagnia, anche dopo la chiusura del rapporto, per
tutti quei danni reclamati in un tempo successivo ma riconducibili ad una attività svolta in un periodo
di tempo in cui la polizza era operante.
Copia del contratto sottoscritto dall'assicurato e di ogni eventuale appendice contenente condizioni od
esclusioni aggiuntive alle condizioni generali deve essere consegnata allo stesso.
In caso di mancata consegna o di smarrimento è bene esigerne la consegna, anche in copia, perché tale
documentazione sarà utilissima in caso di sinistro per formulare in termini corretti la richiesta di
risarcimento.
A1 momento della stipula del contratto chi richiede la copertura assicurativa non dovrà limitarsi a
sottoscrivere la modulistica che gli viene sottoposta in visione, ma dovrà oltre che procedere ad una
attenta lettura di tutte le condizioni ed esclusioni eventualmente previste curare di rispondere in
modo attendibile e veritiero a quelle domande che, sia pure in modo molto spesso sintetico, si trovano
inserite nei moduli contrattualistici.
Il riscontro corretto ed esauriente alle domande (sia pure sinteticamente formulate) del questionario
solitamente facente parte integrante della modulistica contrattuale è nella realtà essenziale perché
al momento del sinistro (richiesta risarcitoria per un preteso fatto lesivo) eventuali omissioni o la
poca chiarezza delle risposte in precedenza fornite possono legittimare l'assicuratore a non prestare
la garanzia o a risarcire solo in parte.
La ragione di tale importanza sta nell'articolo 1892 del Codice civile il quale prevede espressamente
che "le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il
contraente ha agito con dolo o colpa grave".
Lo stesso articolo però pone anche delle garanzie a favore dell'assicurato stabilendo che
"l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro sei mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesatteza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente (assicurato)
di volere esercitare l'impugnazione".
Lo scopo che legislatore e giurisprudenza riconoscono alla richiesta di informazioni a chi chiede di
essere assicurato in relazione a determinati rischi è chiaramente quello di consentire, da parte
dell'assicuratore, la corretta valutazione del rischio che si assume con la sottoscrizione del
contratto. Questo permette conseguentemente una quantificazione del costo della polizza (quello che gli
assicuratori chiamano premio).
Il comportamento che la norma richiamata riferisce come doloso è quello posto in essere dall'assicurato
quando questi è perfettamente cosciente di affermare qualcosa di diverso dal reale stato dei fatti che
riporta. Le affermazioni riportate in polizza si ritengono invece viziate da colpa grave tutte
quelle volte che vengono fatte senza che il dichiarante usi nell'esporle quella diligenza media che
compete ad un soggetto della sua esperienza e preparazione professionale.
Si deve però sottolineare come competa alla Compagnia di assicurazione provare che le notizie fornite
dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non corrispondono alla realtà e che
comunque sono state così indicate con comportamento viziato da colpa grave.
L'assicurato cui vengono contestate le ipotesi richiamate ha però sempre la facoltà di provare che
l'assicuratore conosceva già, prima della sottoscrizione della polizza, tutte le circostanze
sottaciute o erroneamente raffigurate. Se una tale ipotesi si concretizza, all'assicuratore non è più
concesso esimersi dal pagare il risarcimento che pertanto diventa legittimamente dovuto.
Lo stesso discorso vale per tutte quelle circostanze che l'assicuratore ha, per una qualche ragione
appreso almeno tre mesi prima dell'evento risarcibile, questo perché è entro tale termine che la
compagnia ha la facoltà, ritenendone l'opportunità, di impugnare la validità del contratto. Se quindi
non vi è in tale termine una espressa richiesta di annullamento, il risarcimento non potrà poi essere
rifiutato.
Sempre per rimanere nell'ambito di un corretto rapporto tra assicurato ed assicuratore non si deve mai
scordare che all'assicurato incombe sempre un costante obbligo, nel corso dell'intero periodo in cui la
garanzia è operante, di informare con tempestività l'assicuratore ogni qualvolta viene a mutare una
situazione (per esempio un medico internista acquisisce una nuova specializzazione ed inizia ad operare
come anestesista) che in qualche modo porta ad un aggravamento del rischio coperto dalla polizza in
essere.
È questo un preciso dovere previsto dal Codice civile e l'ottemperarvi può mettere l'assicurato nella
situazione di vedersi legittimamente negato il risarcimento una volta che si verifichi il sinistro.
Dal canto suo la Compagnia di assicurazioni una volta ricevuta la comunicazione dell'awenuto
aggravamento del rischio, o se in qualche modo ne prende conoscenza autonomamente, ha a disposizione un
mese per comunicare all'assicurato la sua volontà di risolvere il contratto; questo perché
l'aggravamento rende più oneroso per lei il rapporto contrattuale.
L'assicurazione in casi come questi ha però anche un altra possibilità, quella di risarcire, in caso di
sinistro, solo una parte del danno in ragione del rapporto matematico che esiste tra il premio
realmente pagato e quello che invece sarebbe stato dovuto qualora il nuovo e più gravoso rischio fosse
stato già in essere al momento della sottoscrizione della polizza.
L'avviso dell'aggravamento del rischio è bene che venga fatto a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e sia seguito da un contatto immediato con l'agente che segue la posizione assicurativa con
il quale si potrà vedere di adeguare la polizza con l'inserimento della nuova situazione professionale
causa del più elevato rischio e conseguente elevazione del premio (costo della polizza) da
corrispondere.
Se è vero che nel corso della vigenza del contratto di assicurazione il rischio può aumentare è
altrettanto vero che lo stesso può anche diminuire o cessare del tutto (quest'ultimo caso si ha ad
esempio quando il professionista cessa la propria attività professionale).
Cosa succede in questi casi?
L'articolo 1896 del Codice civile così recita: "Il contratto si scioglie se il rischio cessa di
esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi
finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza
sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione
del contratto e il rischio cessi nell'intervallo" (cioè a contratto non ancora realmente
operante)," I'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese".
Con riferimento alla diversa ipotesi di riduzione del rischio il codice civile pone il suo articolo
1987 che letteralmente così si esprime: "Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che
producono una diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione
del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, I'assicuratore a decorrere dalla
scadenza del premio o dalla rata del premio successivo alla comunicazione suddetta, non può esigere che
il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata
fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese".
Premesso, come già più sopra ricordato, che il contratto di assicurazione vede la sua naturale fine
alla scadenza in esso prevista, salve le proroghe che possono essere previste come espresse (richieste
di volta in volta alle singole scadenze) o tacite (automatiche in caso di mancata disdetta di una delle
parti), il rapporto può risolversi anche prima della sua scadenza naturale.
Della variazione del rischio (aumento, riduzione o annullamento) abbiamo appena parlato; le altre
ipotesi di estinzione anticipata sono le seguenti:
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disdetta - è una dichiarazione di carattere unilaterale che una parte (assicurato o assicuratore)
comunica all'altra manifestando in modo chiaro e univoco la propria volontà di risolvere il contratto.
Solitamente si applica per i contratti che prevedono il rinnovo automatico alla scadenza e viene
prevista dalle condizioni contrattuale. Per assumere efficacia deve essere trasmessa entro un periodo
determinato prima della scadenza naturale della polizza;
-
risoluzione consensuale - si verifica ogni qualvolta l'assicurato e l'assicuratore, di comune
accordo, giungono alla conclusione, per una qualunque ragione o opportunità, di risolvere
anticipatamente il rapporto contrattuale in essere;
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risoluzione per inadempimento - viene posta in essere dalla Compagnia di assicurazione quando
l'assicurato non paga il premio dovuto oppure non corrisponde la prima rata nell'ipotesi di pagamento
rateale. In un tale caso la copertura assicurativa resta sospesa per sei mesi, termine che decorre a
far tempo dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza, per i premi impagati
successivamente al primo. Perdurando il mancato pagamento il contratto viene ritenuto risolto di
diritto.
Qualora un professionista ritenga opportuno stipulare più di una polizza a garanzia sempre della sua
responsabilità civile deve ricordare che ha un preciso obbligo, previsto dall'articolo 1910 del Codice
civile, "I'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore".
La stessa norma precisa poi che "se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto
purché le somme corrisposte non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso" (di farsi cioè ripetere parte di quanto ha
sborsato)" contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute
secondo i rispettivi contratti".
La ragione di una tale statuizione è chiara, il legislatore ha voluto evitare che l'assicurato in caso
di sinistro possa ottenere ingiustamente un risarcimento di importo superiore al danno che realmente
gli è derivato.
L'ammontare massimo della somma che l'assicurato potrà in ogni caso vedersi riconoscere qualora sia
chiamato a risarcire un danno come responsabile civile è sottoposto a dei precisi limiti quantitativi
che corrispondono ad un importo espressamente pattuito con l'assicuratore (comunemente definito come
massimale o capitale assicurato).
Molte coperture assicurative prevedono una particolare forma di interessamento diretto da parte
dell'assicurato alla gestione del rischio. Questo si verifica soprattutto in quelle coperture (come la
responsabilità civile professionale) dove grande importanza ha il comportamento dell'assicurato nella
causazione dell'evento indennizzabile, dove cioè la sua maggiore o minore attenzione può grandemente
influire al fine di evitare o ridurre le conseguenze del danno.
Per questa ragione la polizza applica quelle che vengono in "assicurese" chiamate con i termini
di scoperto e franchigia.
Per scoperto si identifica una quota percentuale del danno da risarcire che resterà in ogni caso
a carico dell'assicurato, questo a prescindere della reale entità del danno risarcibile.
Qualche volta assieme allo scoperto viene previsto anche un importo minimo che in ogni caso non verrà
mai risarcito anche se nella realtà la quota reale di scoperto risulta di per sé inferiore.
Un esempio può fare chiarezza sul concetto appena espresso.
Supponiamo che il danno realmente verificatosi sia pari a L. 100.000.000 e la copertura assicurativa
abbia un massimale di L. 500.000.000 congiuntamente ad una previsione di scoperto pari al 5%.
L'indennizzo spettante sarebbe pertanto pari a L. 9S.OOO.OOO (100.000.000 - 5.000.000 pari al 5% del
danno). Qualora oltre alla franchigia è contrattualmente previsto anche un minimo scoperto di
L. 10.000.000 il danno sarà nella realtà risarcito con una somma di L. 90.000.000 (100.000.000 -
10.000.000 pari al minimo scoperto che di per sé e superiore alla franchigia del 5%).
Parlando di franchigia le cose nella realtà differiscono assai poco, perché con tale termine si
intende sostanzialmente una somma, fissa nel suo ammontare o in ragione di percentuale del danno,
identificabile come parte del danno che l'assicurato terrà a suo carico qualunque sia l'entità
complessiva del sinistro cui dovrà far fronte. Tale forma viene definita come franchigia fissa.
Si parla invece di franchigia relativa quando la polizza prevede che l'assicurato assuma una
quota del danno solo se quest'ultimo è di importo pari o inferiore ad una somma predeterminata prevista
nelle condizioni contrattuali. Qualora però il danno risulti di entità superiore, l'assicurazione sarà
tenuta a corrispondere l'intero importo.
Quando malauguratamente si verifica un sinistro, quando cioè al sanitario è chiesto il risarcimento di
un danno imputato ad una sua colpa professionale, inizia la gestione vera e proprio del rapporto
assicurativo e il sanitario assicurato per non essere chiamato a far fronte personalmente con il
proprio patrimonio alle richieste risarcitorie di terzi, dovrà tempestivamente informare la Compagnia
di assicurazione che si è verificato un evento risarcibile.
Sia nel contratto di assicurazione che nelle norme del Codice civile sono previste apposite norme che
pongono proprio a carico dell'assicurato l'onere di denunciare il possibile sinistro al suo assicuratore
oltre ovviamente al preciso dovere di adoperarsi al meglio per limitare quanto possibile gli effetti
dell'evento dannoso.
È bene, nel corso della lettura della polizza prima della sottoscrizione, prendere buona nota delle
forme e dei tempi richiesti per la denuncia.
Di norma l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore, o ad un suo agente, del verificarsi
dell'evento risarcIbile entro i tre giorni successivi o, in ogni caso (ed è ovviamente questo il caso
più frequente) dal momento in cui ne ha conoscenza. È però possibile richiedere, quando la polizza non
lo preveda già, pattuire termini maggiori al fine di favorire il professionista che, quando si trova
in situazioni di questi tipo, ha inizialmente ben altri problemi da affrontare.