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Pubblicità degli incarichi di collaborazione e
consulenza conferiti dalle strutture regionali
La legge 24/12/2007, n. 244 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", nell'ottica del contenimento
della spesa pubblica, ha sottoposto a nuove e più
restrittive regole il conferimento di incarichi di
collaborazione nella pubblica amministrazione, rafforzando
le forme di pubblicità, prevedendo dei tetti di spesa e
fissando il vincolo al possesso di più elevati requisiti
professionali.
L'insieme delle nuove disposizioni, oltre che a rispondere a
criteri di economicità, attua il principio della trasparenza
dell'azione amministrativa, stabilito in via generale, come
quello dell'economicità, dalla legge 07/08/1990 n. 241 e
prevede un definito sistema sanzionatorio in caso di
inadempimento.
Più in particolare, l'articolo n° 3, comma 18 della predetta
legge 24/12/2007 n. 244 dispone che i contratti relativi a
rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell'amministrazione stipulante; mentre il successivo comma
54, nel ribadire l'onere della pubblicazione sul sito
istituzionale dei provvedimenti relativi all'affidamento
degli incarichi, sancisce che l'eventuale omissione
costituisce illecito disciplinare e determina la
responsabilità erariale del dirigente preposto.
Al fine di ottemperare ai nuovi obblighi, nelle more di
disposizioni regolamentari da parte dell’Ateneo, si procede
alla pubblicazione degli incarichi affidati da questo
dipartimento. |