UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

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REGOLAMENTO

ART. 1

(Denominazione, Scopi ed Attività)

Il Dipartimento di Scienze Biomediche promuove e coordina l'attività scientifica ed organizza la ricerca e l'attività didattica dI Docenti e Ricercatori afferenti al presente Dipartimento ed inquadrati nei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD) previsti dal DPR 12.04.1994:

E04A FISIOLOGIA GENERALE
E05A BIOCHIMICA
E05B BIOCHIMICA CLINICA
E06A FISIOLOGIA UMANA
E07X FARMACOLOGIA
F01X STATISTICA MEDICA
F03X GENETICA MEDICA
F05X MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
F07A MEDICINA INTERNA
F14X MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO
F21X ANESTESIOLOGIA
F22A IGIENE GENERALE ED APPLICATA

Nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore, il Dipartimento:
a) sviluppa e coordina gli studi e le ricerche nelle aree disciplinari ad esso afferenti, compresa la messa a punto di protocolli di prevenzione, diagnosi e cura;
b) svolge attività di studio e consulenza sulla base di contratti e convenzioni stipulate ai sensi degli art. 10 e 126 dello Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, nonché usufruendo di contributi di ricerca concessi a qualsiasi titolo;
c) organizza convegni, tavole rotonde, conferenze e seminari anche in collaborazione con altri Dipartimenti ed organismi scientifici.
d) concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli di Corsi di Laurea, all'attività didattica per gli insegnamenti di cui alle discipline incluse nei SSD precedentemente elencati;
e) partecipa alla organizzazione dei corsi delle Scuole di Specializzazione ed organizza le attività dei Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa presso il Dipartimento medesimo e relativamente alle discipline incluse nei SSD precedentemente elencati;
f) concorre altresì allo studio ed alla sperimentazione di nuove forme di insegnamento, da definire anche mediante la stipula di convenzioni con istituzioni ed enti scientifici ed economici, sia pubblici che privati finalizzate a quanto previsto dell'art. 92 del DPR 382/80 e dell'art. 92 dello Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

In ordine a quanto previsto nei precedenti punti d) ed e), il Dipartimento esprime pareri obbligatori secondo quanto riportato ai punti 7) ed 8) del successivo art. 4.

ART. 2

(Afferenze del personale docente, tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario)

Al momento della sua istituzione, afferiscono al Dipartimento, secondo quanto disposto dal relativo Decreto Rettorale, i Professori di ruolo, i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso apposita opzione. Afferisce, altresì, il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario assegnato dai competenti uffici dell'Ateneo. Ai Professori di ruolo, Ricercatori ed Assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione fra più Dipartimenti. Con le procedure previste dal DPR 382/80, integrate da quanto indicato al punto 9) del successivo art. 4, potranno essere riconosciute eventuali afferenze successive al momento dell'istituzione del Dipartimento medesimo.

ART. 3

(Organi e loro composizione)

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Il Consiglio è composto da:

1) Direttore del Dipartimento;
2) Professori Ordinari, Associati, incaricati e fuori ruolo;
3) Ricercatori ed Assistenti del ruolo ad esaurimento;
4) una rappresentanza, nella misura di 1 ogni 5 o frazioni superiori a 2 del personale non docente assegnato al Dipartimento;
5) un rappresentante degli studenti iscritti a Dottorati di Ricerca, aventi sede amministrativa presso il Dipartimento;
6) Segretario amministrativo, con voto consultivo.

La Giunta è composta da:

a) Direttore del Dipartimento;
b) tre Professori Ordinari;
c) tre Professori Associati;
d) due Ricercatori o Assistenti del ruolo ad esaurimento;
e) Segretario amministrativo, con voto consultivo.

E' altresì costituita una Commissione di "probi viri", con le funzioni di cui al successivo art 12, composta da tre membri effettivi e da un membro supplente

Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere eletto consecutivamente solo per due mandati.

Le elezioni degli Organi del Dipartimento avvengono secondo le modalità previste dai successivi artt. 7, 8 e 9.

ART. 4

(Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento)

Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Consiglio del Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

1) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario ed entro il 31 marzo il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, entrambi corredati delle rispettive relazioni, redatte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;
2) approva gli schemi dei contratti e/o convenzioni con Istituzioni e persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;
3) approva, nel perido 1 settembre - 30 novembre, il piano annuale delle ricerche dell'anno successivo sulla base di quanto previsto ai punti 1) e 2) del successivo art. 5 e tenendo particolarmente conto dei criteri generali precedentemente fissati dal Consiglio medesimo per:
a) ottimizzare l'utilizzazione dei fondi assegnati al Personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento e finalizzati all'attività di ricerca,
b) implementare l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di cui il Dipartimento è dotato, sempre al fine del miglioramento dell'attività di ricerca.
Per la realizzazione del piano annuale delle ricerche, il Consiglio di Dipartimento si avvale anche di quanto previsto al comma 2 dell'art. 103 dello Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
In corso d'anno saranno comunque esaminate eventuali sopravvenute esigenze e proposte di adattamenti che si rendano indispensabili;
4) approva, entro il 31 marzo, la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sulla sperimentazione di cui al punto 3) del successivo art. 5;
5) approva le proposte di istituzione e di rinnovo dei dottorati di ricerca;
6) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
7) dà pareri ai competenti Organi accademici in ordine alla richiesta di nuovi ruoli docenti e/o alle chiamate di Professori, limitatamente alle discipline incluse nei SSD di cui al precedente art. 1. Quando trattasi di ruoli o chiamate di Professori ordinari e straordinari, partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di ruoli o chiamate di Professori associati, partecipano alle sedute del Consiglio i Professori di ruolo;
8) dà pareri ai competenti Organi accademici in ordine al conferimento di supplenze e/o affidamenti da effettuare limitatamente alle discipline incluse nei SSD, di cui al precedente art. 1. Quando trattasi di supplenze e/o affidamenti per Professori ordinari e straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di supplenze e/o affidamenti per Professori associati, partecipano alle sedute del Consiglio i Professori di ruolo; quando trattasi di supplenze e/o affidamenti per Ricercatori confermati e Assistenti del ruolo ad esaurimento, partecipano alle sedute del Consiglio i Professori di ruolo, i Ricercatori confermati e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento;
9) dà pareri sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte di Professori di ruolo e Ricercatori o Assistenti del ruolo ad esaurimento e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative a seguito di richiesta di afferenza ad altro Istituto o Dipartimento di propri Professori di ruolo e Ricercatori o Assistenti del ruolo ad esaurimento. I pareri di afferenza sono espressi dal Consiglio nel corso di sedute ristrette, secondo la gradualità espressa nel precedente punto 8;
10) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
11) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi, ovvero esprime parere obbligatorio per la sperimentazione organizzativa e didattica circa la proposta di costituzione di Centri interdipartimentali di servizi ai quali il Dipartimento è interessato;
12) esprime parere obbligatorio sull'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal Ricercatore che deve sottoporsi a giudizi di conferma nonché sull'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal Ricercatore, sulla base di una relazione da questi presentata ai fini della verifica triennale;
13) esprime parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del Ricercatore confermato o dell'Assistente del ruolo ad esaurimento da una Facoltà all'altra della stessa Università, ovvero ad altra Università;
14) esprime parere obbligatorio su quanto previsto dall'art. 90 dello Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti;
15) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento che, pur non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, sono rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.


ART. 5

(Attribuzioni del Direttore e della Giunta del Dipartimento)

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato da un Segratario amministrativo. Con la collaborazione della Giunta, il Direttore promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare, ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni:
1) propone al Consiglio del Dipartimento il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e conseguentemente la eventuale organizzazione di laboratori, osservatori, servizi e unità operative di cui al successivo art. 10. Ciò considerando anche eventuali interazioni con altri Dipartimenti dell'Università di Chieti o di altre Università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche, predisponendo i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuovendo convenzioni e/o contratti tra l'Università e gli Enti interessati.
Nella definizione del piano annuale delle ricerche ed al fine di tracciare una linea di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, il Direttore analizzando i progetti di ricerca individuerà eventuali punti di convergenza ed enfatizzerà il ruolo svolto da quei progetti alla cui realizzazione parteciperanno, in forma coordinata e sinergica, Docenti e Ricercatori operanti in più laboratori, osservatori, servizi e unità operative anche appartenenti a differenti Sezioni. Ciò fermi restando l'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca, ove essi non intendano partecipare a programmi di ricerca di interesse prevalente o comune per il Dipartimento medesimo;
2) predispone annualmente ed entro il 15 giugno le richieste di finanziamenti, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica;
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento;
4) predispone entro il 15 novembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati ciascuno da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
b) eventuali esigenze finanziarie sopravvenute e conseguente adattamento del bilancio in corso d'anno;
c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della collaborazione scientifica a carattere interdipartimentale o interuniversitario;
d) risultati generali della gestione ed eventuali variazioni rispetto alle previsioni;
5) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;
6) coordina i servizi tecnici e scientifici, cura l'ordinazione di strumenti, lavori, materiale bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca sulla gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Il Direttore può nominare un vice-direttore scelto tra i Professori di ruolo che fanno parte della Giunta del Dipartimento. Il vice-direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza del Direttore medesimo superiore a venti giorni continuativi.

Il Direttore può delegare ai membri della Giunta alcune sue funzioni con esclusione della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Le funzioni delegate non sono esercitate dal vice-direttore in caso di impedimento o assenza del Direttore.

La Giunta del Dipartimento è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore in tutte le sue funzioni. Ai fini dell'organizzazione dell'attività didattica, la Giunta ha specificatamente le seguenti attribuzioni:
A) affida ai Professori di ruolo gli insegnamenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento, sentito il collegio dei Docenti dei dottorati medesimi, su parere del Consiglio del Dipartimento;
B) concorre a proporre l'assegnazione degli insegnamenti delle Scuole di Specializzazione, dei Diplomi Universitari e delle Scuole dirette a fini speciali per la parte di propria competenza specifica;
C) valuta le richieste di affidamento di insegnamento dei Professori e dei Ricercatori confermati o Assistenti del ruolo ad esaurimento, fermo restando che, a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il Professore ordinario sul Professore associato e i Professori di ruolo sui Ricercatori confermati o gli Assistenti del ruolo ad esaurimento. A parità di qualifica, il regime di lavoro a tempo pieno prevale su quello a tempo definito.

La Giunta può affidare a membri del Consiglio del Dipartimento incarichi operativi finalizzati a specifici compiti emergenti da delibere assunte dal Consiglio medesimo o, comunque, inerenti ad attività istituzionali del Dipartimento.

ART. 6

(Convocazione e funzionamento delle riunioni del Consiglio e della Giunta)

Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore mediante comunicazione scritta inviata alla sede di servizio e contenente l'o.d.g. Il Consiglio è convocato in via ordinaria, con cadenza almeno trimestrale e con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza; in caso di convocazione urgente, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax, almeno 2 giorni prima. Il Consiglio può essere convocato anche sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte del 40% dei componenti del Consiglio stesso, da presentare al Direttore del Dipartimento.

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti giustificati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto sull'argomento specifico.

Le delibere di cui ai punti 1), 3), 7) e 9) del precedente art. 4 vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto sull'argomento specifico.

Le delibere adottate con i criteri sopra enunciati sono esecutive seduta stante.

La funzione di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio è assunta dal Segretario amministrativo o suo delegato.

Il verbale delle riunioni del Consiglio viene approvato nella successiva seduta del Consiglio medesimo e, copia del verbale approvato, viene trasmessa al Rettore e, per quanto di competenza, al Preside di Facoltà oltre che mantenuta presso la Direzione del Dipartimento a disposizione degli interessati.

La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore mediante comunicazione scritta inviata alla sede di servizio e contenente l'o.d.g. La Giunta è convocata in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza; in caso di convocazione urgente, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax, almeno 2 giorni prima. La Giunta può essere convocata anche sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno quattro componenti della Giunta stessa, da presentare al Direttore del Dipartimento.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza oltre che del Direttore e del Segretario amministrativo, di almeno cinque componenti con voto deliberativo.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Le delibere adottate dalla Giunta hanno valore seduta stante.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o suo delegato, che funge da Segretario verbalizzante. Copia del verbale approvato, viene mantenuta presso la Direzione del Dipartimento a disposizione degli interessati.

ART. 7

(Norme generali sulle elezioni)

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, dei componenti la Giunta, delle rappresentanze elettive nel Consiglio del Dipartimento e della Commissione dei "probi viri" sono svolte da una Commissione elettorale, formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Segratario, scelti fra i membri del Consiglio del Dipartimento, nel corso di una riunione del Consiglio medesimo, convocata dal Direttore o, in prima applicazione, dal decano dei Professori di 1° fascia.

Salvo casi eccezionali previsti nei successivi articoli, le elezioni relative alle cariche sopra citate sono indette ogni tre anni nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Giugno. Gli eletti assumeranno le rispettive loro funzioni al momento della naturale scadenza del mandato dei precedenti eletti

Durante detta riunione possono essere presentate candidature e vengono fissate le scadenze elettorali.

Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può votare per un solo nominativo nel caso della elezione del Direttore e, in attuazione dell'art. 99 DPR 382/80, può esprimere preferenze fino a non più di un terzo dei nominativi da designare nel caso dell'elezione della Giunta, delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento e della Commissione dei "probi viri"

ART. 8

(Elezioni del Direttore del Dipartimento)

Il Direttore viene eletto tra i Professori di 1° fascia che abbiano optato per il tempo pieno ed è nominato con Decreto del Rettore.

Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento, con esclusione del Segretario amministrativo.

Il Direttore viene eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età.

Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Qualora il Direttore cessi, per qualunque altra ragione, di esercitare la propria funzione prima dello scadere del mandato o sia impedito per un periodo superiore a 4 mesi durante il quale è sostituito dal vice-direttore, il decano dei Professori di 1° fascia del Dipartimento deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo Direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.



ART. 9

(Elezioni della Giunta, delle rappresentanze nel Consiglio del Dipartimento e della Commissione dei "probi viri")

Le componenti elettive del Consiglio del Dipartimento, di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 3, ed i membri della Giunta, di cui ai punti b), c) e d) del precedente art. 3, sono eletti dai membri appartenti alle rispettive categorie.

Sono designati membri coloro che, nell'ambito delle singole categorie, abbiano riportato il maggior numero dei voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, prevarrà il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età

Nel caso in cui un componente della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore convoca l'elezione per la designazione del nuovo membro. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

La Commissione dei "probi viri" di cui al precedente art. 3 viene eletta dal Consiglio del Dipartimento. Tutti i membri appartenenti al Consiglio possono essere eletti con esclusione del Direttore del Dipartimento. In caso di cessazione di due componenti, si procederà secondo quanto previsto, per la Giunta del Dipartimento, al comma 3 del presente articolo.

ART. 10

(Struttura ed articolazione del Dipartimento)

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che rappresentano entità funzionali ai programmi di ricerca ed all'attività didattica. Esse non hanno autonomia amministrativa nè organi di governo propri, ma fruiscono di un fondo individuato annualmente dal Consiglio del Dipartimento in base ai criteri di ripartizione di cui al successivo articolo del presente Regolamento. Ciascuna Sezione individua un responsabile per il coordinamento delle attività della Sezione stessa.

Sulla base di specifici progetti possono altresì essere costituiti Laboratori, Osservatori, Servizi ed Unità Operative finalizzati all'attività di ricerca, attività assistenziali e/o di consulenza, anche in regime conto terzi. Ciascun membro afferente al Dipartimento può operare in più Laboratori, Osservatori, Servizi ed Unità Operative. Ciascun Laboratorio, Osservatorio, Servizio ed Unità Operativa individua un responsabile per il coordinamento delle previste attività.

Con motivata delibera del Consiglio del Dipartimento, così come previsto al comma 4 del precedente art. 6, possono essere costituiti o disattivati Sezioni, Laboratori, Osservatori, Servizi ed Unità Operative.

ART. 11

(Fondi attribuiti al Dipartimento: criteri di ripartizione)

I fondi di dotazione, di funzionamento, i contributi di laboratorio ed i fondi per la biblioteca attribuiti al Dipartimento vengono ripartiti annualmente, secondo i seguenti criteri:

a) una quota per le spese generali, relativa alle attività istituzionali degli Organi del Dipartimento, nonchè alle attività amministrativo-contabili dello stesso. Detta quota, comunque non superiore al 5% del totale dei fondi assegnati al Dipartimento, viene annualmente individuata al momento della definizione del bilancio preventivo, con delibera del Consiglio del Dipartimento.

Alla definizione della quota per le spese generali contribuiscono anche gli altri fondi per una aliquota che sarà fissata di anno in anno, con delibera del Consiglio del Dipartimento al momento della definizione del bilancio preventivo, comunque non superiore al 2,5% del totale di ciascuna assegnazione.

b) La quota restante verrà messa a disposizione delle Sezioni ove costituite. Essa sarà suddivisa in due ulteriori aliquote così definite:

- una aliquota pari al 20% da suddividere in parti uguali fra tutte le Sezioni del Dipartimento;

- la restante aliquota da suddividere in proporzione al numero dei Professori di ruolo, Ricercatori ed Assistenti del ruolo ad esaurimento che fanno capo a ciascuna Sezione.

ART. 12

(Controversie)

Avverso alle decisioni del Consiglio del Dipartimento o ad attività della Giunta, lesive - a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, in prima istanza è ammesso il ricorso alla Commissione dei "probi viri" di cui all'art. 3 e, successivamente, il ricorso al Rettore il quale decide, sentito il parere del Senato Accademico e quello del Consiglio di Amministrazione, limitatamente agli aspetti amministrativi e finanziari del ricorso.

ART. 13

(Modifiche del Regolamento)

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio del Dipartimento. Le delibere di modifica del Regolamento sono rese esecutive con Decreto Rettorale, sentito il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 85 DPR 382/80.

ART. 14

(Norme generali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari, le disposizioni della Legge delega 21/2/80 n. 28, del DPR 382/80, e dello Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, nonché le norme contenute nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.