| Art. 1 - OGGETTO E
SEDE.
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia
costituito con atto convenzionale sottoscritto in
data odierna dai Rettori delle Università di
Bari, Roma la Sapienza, Chieti e Ferrara, in persona
dei mandatari, si propone di promuovere e coordinare
le ricerche e le altre attività scientifiche
ed applicative nel campo della Bio-Oncologia tra le
Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie
e, dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale
partecipazione alla gestione di laboratori esteri
o internazionali nel settore della Bio-Oncologia,
secondo le norme del presente Statuto.
Il Consorzio ha sede in Chieti, via Colle dell'Ara,
presso il Ce.S.I. ed è posto sotto la vigilanza
del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
Art 2 - UNIVERSITA’ CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
a) le Università che lo hanno promosso;
b) ogni altra Università italiana o straniera
che ne faccia domanda previa
deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere
terrà conto sia delle attività esistenti
che di quelle in progettazione.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un
proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO
Ai sensi degli artt.60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933
n. 1952 e con riferimento al D.P.R.1 1 luglio 1980
n.382, alla Legge 9 dicembre l985 n. 705 e successive
ed integrazioni, al fine di realizzare il proprio
oggetto il Consorzio:
a) procede alle costituzione ed alla gestione in proprio
di Sezione e di Laboratori di ricerca avanzata e,
previo atti convenzionali, costituisce Unità
di ricerca presso le Università, gli Istituti
Universitari, gli Enti pubblici e provati di ricerca;
b) promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica
tra le Università consorziate ed altri organismi
pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali,
che operano nel campo della Bio-Oncologia;
c) mette a disposizione delle Università partecipanti
quelle attrezzature e laboratori che possano costituire
supporti per l'attività del Dottorato di Ricerca
e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
d) promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione
di borse di studio e di ricerca, la preparazione di
esperti sia di base che negli sviluppi tecnologici
e nelle applicazioni della Bio-Oncologia;
e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati
della ricerca nazionale ed internazionali in questo
campo all'ambiente applicativo e industriale;
f) cura, in collaborazione con il mondo industriale,
la realizzazione di prodotti finiti e di tecnologie
avanzate;
g) esegue studi e ricerche su commissioni di Amministrazioni
statali, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi
pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel
settore della Bio-Oncologia.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio
potrà stipulare convenzioni con le Università,
il C.N.R. e con altri Enti pubblici o privati o Fondazioni
o Società nazionali ed internazionali, che
operano in settori interessanti l'attività
del Consorzio.
Potrà altresì prendere parte allo studio,
alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche
nell'ambito di progetti e di accordi di collaborazione
internazionale.
Art. 4 - PATRIMONIO
Le Università di cui all'art. 1 del presente
statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio
con la somma di L. 10.000.000 (diecimilioni) che dovrà
essere versata entro sei mesi dalla sottoscrizione
dell'atto costitutivo.
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art.
2 comma b, entri a far parte del Consorzio é
tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di
volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - FINANZIAMENTI
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio
si avvale
1. dei contributi erogati per le attività del
Consorzio dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni
Statali e da Enti
pubblici o privati italiani o stranieri;
2. di eventuali fondi erogati dalle Università
consorziate e dai fondi di pertinenza delle Università
stesse erogati dal Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con modalità
stabilite per convenzione tra le Università
medesime ai sensi dell'art. 12 legge 705 del 9 dicembre
1985;
3. dei contributi erogati, in relazione ad accordi
internazionali, dal Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da altre
Amministrazioni statali, da Enti pubblici o da privati;
4. di finanziamento o contributi da vari Enti e/o
soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento
del proprio oggetto consortile.
Art. 6 - ORGANI
Sono Organi del Consorzio:
1. Il Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio Scientifico
3. Il Direttore
4. Il Vice-Direttore
5. Il Direttore Scientifico
6. La Giunta Amministrativa
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio
Direttivo composto da:
a) un rappresentante di ciascuna delle Università
consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione
tra i professori di ruolo esperti nel campo di attività
del Consorzio;
b) un rappresentante designato da Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio
con Decreto del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed elegge
nella sua prima seduta il Direttore tra i Professori
di ruolo facente parte del Consiglio Direttivo e rappresentanti
delle Università partecipanti al Consorzio.
Per la validità delle adunanze del Consiglio
è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
1. elegge il Direttore dei Consorzio, il Vice Direttore
e il Direttore Scientifico;
2. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni
ed il conto consuntivo;
3. delibera in materia di convenzioni e contratti;
4. adotta i regolamenti di esecuzione del presente
statuto;
5. delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione
del Consorzio;
6. delibera in merito alle modifiche statutarie con
almeno tre quarti dei componenti il Consiglio stesso;
7. può delegare talune delle proprie attribuzioni
di ordinaria amministrazione al Direttore e alla Giunta
Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità,
così come per il Vice-Direttore.
Art. 8 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore
Scientifico, che lo presiede, dai Direttori delle
Unità di Ricerca e dei Laboratori, delle Sezioni
del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento
stesso nonché esperti del settore, anche di
nazionalità straniera.
Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica
dei Consorzio stesso.
Art.9 - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO IL VICE-DIRETTORE
ED IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Il Direttore del Consorzio è eletto per un
triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;
egli non è rieleggibile consecutivamente per
più di una volta.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
la giunta Amministrativa ed ha la firma e la rappresentanza
legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni
del Consiglio Direttivo e della Giunta, stipula le
convenzioni ed i contratti in nome e per conto del
Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei
regolamenti di esecuzione, sovra intende alle attività
e alla amministrazione del Consorzio stesso.
In caso di suo impedimento o assenza le sue funzioni
sono svolte dal Vice-Direttore.
Il Vice-Direttore è nominato dal Consiglio
Direttivo nel seno, dura in carica un triennio ed
è rieleggibile per non più di una volta.
Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Consiglio
Scientifico; elabora i piani pluriennali di attività;
dirige, supervisiona e coordina in modo autonomo l'attività
tecnica e scientifica del Consorzio; nomina i Direttori
delle Unità di Ricerca, sezioni e laboratori
secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui
al successivo art. 16; è nominato dal Consiglio
Direttivo con le stesse modalità del Direttore
tra i membri del Consiglio Direttivo e Scientifico,
dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile.
Art. 10 - GIUNTA AMMINISTRATIVA
La giunta amministrativa del Consorzio è composta
dal Direttore, che la presiede, dal Vice- Direttore
e dal Direttore Scientifico.
La Giunta:
1. predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
2. adotta, in caso di urgenza o necessità,
i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
salvo ratifica nella prima adunanza successiva del
Consiglio stesso;
3. adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativo-contabile
del Consiglio è effettuata da un Collegio dei
Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica per un triennio.
Il collegio è composto:
1. da un revisore effettivo che ne assume la presidenza
e un supplente, designati
dal Ministero del Tesoro;
2. da due revisori effettivi ed uno supplente designati
dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative
variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio può assistere alle riunioni del
Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.
Le norme per il funzionamento dei Collegio sono stabilite
nel regolamento di amministrazione e contabilità
del Consorzio di cui al successivo art. 16.
Art. 12 - GESTIONE FINANZIARIA
L'attività del Consorzio sarà organizzata
sulla base dei programmi pluriennali di attività.
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo
delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio
di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio
contenente tra l'altro la relazione sulle attività
svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono
inviati nei 15 giorni successivi al Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle Università
consorziate per conoscenza.
Art. 13 - IL PERSONALE
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Consorzio sono stabiliti
in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo
ed approvato dal Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Detto regolamento
sarà predisposto tenuto conto, ove possibile,
della disciplina economica e giuridica del corrispondente
personale universitario.
In relazione a particolari esigenze della ricerca
e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca,
il Consiglio potrà procedere all'assunzione,
mediante contratti a termine, di personale, anche
di cittadinanza straniera di alta qualificazione scientifica
o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui
al precedente comma.
Il Consorzio ha una durata iniziale di 10 (dieci)
anni che è prorogata di anno in anno. E' ammesso
il recesso di ciascuno degli enti previa disdetta
da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
finanziario.
Art. 14 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano
dopo la liquidazione sono devoluti alle Università
costituenti il Consorzio proporzionalmente al loro
apporto effettivo.
Art. 15 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio
Direttivo, saranno adottati i regolamenti di esecuzione
del presente Statuto.
In particolare:
1. il regolamento organico e del personale e l'ordinamento
dei servizi;
2. il regolamento di amministrazione e contabilità;
3. il regolamento di funzionamento degli organi.
I regolamenti di cui ai punti 1 e 2 sono inviati al
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica per l'approvazione. |